Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8028 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8028 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 23123-2012 proposto da:
INTUR

INIZIATIVE

TURISTICHE

MOLISANE

SPA

IN

LIQUIDAZIONE 00816190706, in persona dei liquidatori
RAFFAELE CICCHESE e NICOLA FATTICIO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo
studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentata
2015
1769

e difesa dall’avvocato RENATO RIZZI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI SAN MASSIMO , in persona del suo legale

Data pubblicazione: 21/04/2016

rappresentante p.t. il Commissario straordinario Dot.
NICOLINO BONANNI, considerato domiciliato ex As,eii in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
STEFANO SABATINI giusta procura a margine del

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata 11 20/07/2011 R.G.N.
55/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato STEFANO SABATINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

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controricorso;

I FATTI

Nel gennaio del 2001 il comune di S.Massimo propose opposizione
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, con il
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di 23.228
euro in favore della s.p.a. Intur, a titolo di corrispettivo per

per la gestione di un piazzale adibito a parcheggio e per
l’attività di sgombero della neve dal medesimo piazzale.
Rappresentò, in particolare, l’opponente:
– Il difetto di legittimazione attiva dell’opposta, che aveva
ceduto ad altre società i rami d’azienda cui erano riferibili
i crediti azionati;
– Il proprio difetto di legittimazione passiva guanto al locale
adibito a centro medico, legittimazione da ricondursi alla
ASL 3 di Campobasso, che vi espletava il servizio di guardia
medica;
– L’esistenza di un proprio controcredito, già oggetto di altre
domande proposte dinanzi al medesimo Tribunale;
– La contemporanea esistenza di una ulteriore ragione di
credito, costituita dall’obbligo della Intur di versare una
somma a titolo di indennizzo o di risarcimento per l’utilizzo
abusivo di terreni pubblici adibiti dalla Intur a piste di
sci.
In

via

riconvenzionale,

pertanto,

la

difesa

dell’ente

territoriale chiese la condanna dell’opposta a corrispondere una

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la locazione di una porzione di immobile adibito a centro medico,

somma di denaro da determinarsi secondo i criteri indicati
nell’atto di opposizione.
Il giudice di primo grado, disattese le eccezioni di difetto di
legittimazione attiva e passiva, ritenne fondata la sola pretesa
della Intur relativa alla gestione del parcheggio ed al

pubblica nel dicembre del 1998, giudicando per converso infondate
le ulteriori domande sulla cui base la società aveva chiesto ed
ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, così rideterminandone il
relativo credito in E. 7230, non ritenuto suscettibile di
compensazione con i crediti azionati dal Comune in altri giudizi.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, il
Tribunale ritenne poi fondata la richiesta risarcitoria dell’ente
territoriale per occupazione abusiva dei terreni poi adibiti a
piste da sci dalla Intur, quantificando in E. 12.890 il relativo
credito che, compensato con quello vantato da quest’ultima, la
vedeva obbligata al pagamento della complessiva somma di E.6.964
La corte di appello di Campobasso, investita dell’impugnazione
hinc et inde proposte, rigettò quella principale della Intur e, in
parziale accoglimento di quella incidentale del comune, determinò
in 34.805 euro il credito risarcitorio dovuto dalla società per
l’abusiva occupazione dei fondi pubblici, specificando che tale
somma era stata già accertata e liquidata in altro giudizio
dinanzi ad essa Corte, conclusosi con sentenza del 12.7.2011n. n.
118 (sentenza passata in cosa giudicata all’esito del rigetto del

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conseguente corrispettivo, giusta convenzione stipulata in forma

ricorso presentato dalla Intur dinanzi a questa giudice di
legittimità).
Per la cassazione della sentenza della Corte molisana la Intur ha
proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.
Resiste con controricorso il comune di S. Massimo.

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

di norme di diritto e procedura (artt. 115 e.p.c., 97 disp. att. e
11 Cost.); omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione su

di un punto decisivo della controversia.
Il motivo è privo di pregio.
La mancata acquisizione agli atti di causa della sentenza
d’appello cui il giudice territoriale fa riferimento nella
pronuncia oggi impugnata a fini meramente confermativi
dell’accertamento (avente il medesimo oggetto e relativo alle
medesime parti) del credito del comune appare, oggi, del tutto
irrilevante, potendo questa Corte di legittimità, per sua scienza
diretta, rilevare come sia stata depositata in pari data, rispetto
alla presente pronuncia, sentenza di rigetto del ricorso Intur
avverso la indicata decisione della Corte di Campobasso, ritenuta
del tutto conforme a diritto.
La ricorrente non ha, pertanto, più alcun interesse a lamentare il
preteso vizio di violazione di norme processuali (nella specie,
l’art. 115 c.p.c.) rappresentato con il motivo in esame.

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LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo,

si denuncia

difetto e/o insufficiente

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il

motivo è inammissibile, poiché volto a censurare un

accertamento reso ormai definitivo dal già ricordato deposito, in
pari data, della sentenza di questa Corte che, ritenuta del tutto

rigettato il ricorso della Intur avente ad oggetto la medesima
questione.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della
soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in
complessivi euro 5500, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 16.9.2015

legittima la quantificazione del danno lamentato dal comune, ha

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