Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8028 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 07/04/2011), n.8028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18281-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RTM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 30.5.07, depositata il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’ Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della RTM s.r.l. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di recupero di crediti di imposta relativi agli anni 2002/2004, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che l’appello dell’Ufficio era da rigettare in quanto prima del processo d’appello il medesimo Ufficio aveva provveduto in sede di autotutela e modificare quanto esposto negli atti di recupero.

2. I primi due motivi di ricorso (coi quali si deduce rispettivamente: difetto assoluto di motivazione – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e omessa pronuncia sull’appello proposto – violazione dell’art. 112 c.p.c.), da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente fondati, nei termini che seguono.

La conferma della sentenza di primo grado è intervenuta prescindendo dall’esame dell’impugnazione proposta ed è affidata ad una unica considerazione: l’avere l’Ufficio provveduto a rettificare i recuperi effettuati nell’atto impugnato. In tali termini la motivazione in questione risulta incomprensibile ed apodittica perchè consta di una affermazione che non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudicante, posto che da essa non è dato comprendere se in sede di autotutela l’amministrazione abbia sostituito con un nuovo atto quello impugnato (nel qual caso non avrebbe potuto confermarsi la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso avverso un atto non più esistente) ovvero se l’amministrazione abbia recepito completamente le istanze della contribuente (nel qual caso l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non rigettato) oppure se l’amministrazione abbia provveduto – come sembrerebbe potersi dedurre dalla stessa narrativa della sentenza impugnata – solo ad un ricalcolo delle somme recate dall’atto opposto, che, in quanto tale, non avrebbe fatto venire meno la ragione del contendere, l’interesse all’appello e il dovere del giudice di pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere pertanto accolti, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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