Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8028 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 43,

presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI RIENZO SAVINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (già SpA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL) in

persona del suo Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRETZEL CARLO,

giusta procura speciale a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2008 del Tribunale di MONZA SEZIONE

DISTACCATA di DESIO, depositata il 09/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Savino Di Rienzo che si riporta

agli scritti e chiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ed

in subordine la Pubblica Udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 22 aprile 2009 M.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 giugno 2008 dal Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza della Unipol.

La UGF Assicurazioni S.p.A. (già Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.) ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La censura è mal posta, in quanto l’omessa pronuncia su una domanda ex art. 112 c.p.c., va fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In ogni caso essa riguarda l’esecutività del capo della sentenza concernente le spese processuali, questione su cui il Tribunale si è pronunciato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 474 c.p.c., assumendo che esso non si applica alle sentenze di mero accertamento o costitutive, ma solo alle sentenze di condanna.

Il quesito è inidoneo ad assolvere alle esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c.. in quanto risulta privo dei necessari riferimenti al caso di specie e alla motivazione della sentenza impugnata.

Considerazioni identiche valgono per il terzo motivo, mediante il quale il ricorrente rappresenta violazione dell’art. 282 c.p.c..

Ragioni di completezza consigliano di osservare che anche recentemente è stato ribadito (Cass. Sez. 3^ n. 16003 del 2008) che, a norma dell’art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva in particolare che la circostanza che siano state comprese le censure esposte nei motivi non ne ostacola l’inammissibilità per la formulazione inappropriata dei quesiti;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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