Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8027 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 23/03/2021), n.8027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16265/2014 R.G. proposto da:

Farvem Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sant’Andrea della

Valle n. 3, presso lo studio degli avv.ti Mario D’Antino e Antonio

Albano, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 281/35/13, depositata il 12 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 281/35/13 del 12/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Farvem Real Estate s.r.l. (di seguito Farvem) avverso la sentenza n. 107/37/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento a fini IRES e IVA relativi all’anno d’imposta 2005;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la CTR ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per illegittima detrazione IVA mentre ha rigettato quello concernente l’omesso versamento di ritenute (Euro 328.555,00) in relazione alle provvigioni corrisposte a Col di Lana s.r.l. per l’acquisto di complessi immobiliari da potere di Consap;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell’appello, con riferimento a quest’ultimo avviso di accertamento, osservando che “seppur possa convenirsi con l’appellante che la Col di Lana non abbia svolto nella specie, una vera e propria attività di intermediazione è certo, comunque, che non ha acquistato diritti reali sull’immobile, ma ha ricevuto un compenso dalla Farvem per avere svolto la funzione di rappresentante nella fase preliminare secondo lo schema contrattuale di cui all’art. 1401 c.c.. Tal tipo di compenso va indubbiamente assoggettato a ritenuta”;

2. Farvem impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso Farvem deduce: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio espresso dall’art. 1362 c.c., per il quale, in presenza di un contratto preliminare di vendita immobiliare con clausola di acquisto “per sè o per persona da nominare”, è compito del giudice del merito ricercare in concreto la volontà delle parti secondo il “criterio volontaristico”, posto che la citata clausola può comportare la configurabilità di una pluralità di situazioni giuridiche diverse; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione con riferimento all’esame della volontà delle parti per come emergente dagli atti di causa;

2. la complessa censura va disattesa;

2.1. con riferimento alla denunciata violazione di legge, va rilevato che, ove si intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non ci si può limitare a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre specificare i canoni che in concreto si assumano violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata;

2.1.1. inoltre, i rilievi contenuti nel ricorso devono essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 25728 del 15/11/2013; Cass. n. 13587 del 04/06/2010; Cass. n. 15798 del 28/07/2005);

2.2. nel caso di specie, la ricorrente si limita a dedurre la violazione dell’art. 1362 c.c. e ad affermare che la clausola per persona da nominare può essere soggetta a diverse interpretazioni, ma, da un lato, non spiega perchè l’interpretazione del giudice di merito abbia violato i criteri ermeneutici e, dall’altro, omette di trascrivere le parti dei documenti dai quali possa evincersi la effettiva volontà delle parti, diversa da quella indicata dalla CTR;

2.2.1. con la conseguenza che la censura si rivela in parte infondata e in parte inammissibile;

2.3. per quanto concerne, invece, la censura motivazionale, si osserva che la motivazione della CTR non può dirsi nè inesistente, nè apparente, avendo questa chiarito che, a suo parere, la clausola di acquisto per persona da nominare implica l’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra Farvem e Col di Lana, con conseguente obbligo contributivo in capo alla prima;

2.3.1. trattasi verosimilmente di motivazione insufficiente, ma è noto che l’insufficienza motivazionale non è più censurabile in cassazione (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), con conseguente inammissibilità della censura, indipendentemente dalla verifica della effettiva ricorrenza in ipotesi di una cd. doppia conforme di merito;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata formale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

3.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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