Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8027 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. I, 22/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/04/2020), n.8027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22996/2018 proposto da:

K.C.M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Perricone Diego Giuseppe,

giusta procura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione per la Protezione Internazionale

di Milano, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Cons. Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

K.C.M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto 22 giugno 2018, n. 1260/2018, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale, sub species status di rifugiato e protezione sussidiaria, e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Trapani.

Il Tribunale, condividendo la valutazione della Commissione, secondo cui la vicenda narrata – trattenimento e maltrattamenti subiti da parte di un gruppo di (OMISSIS) e, conseguente, fuga – è assolutamente inverosimile; risultando il ricorrente poco credibile in ordine ai fatti narrati, a non avendo peraltro aggiunto alcun elemento utile per chiarire gli aspetti puntualmente evidenziati nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che “non si rinvengono quegli atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, che rappresentano il fumus persecutionis, necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Nè si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, attesa l’assenza di un danno grave. Inoltre, – per quanto ancora qui rileva – il Tribunale ha escluso La deduzione, da parte del ricorrente, di circostanze o fatti rilevanti da integrare una possibile situazione di vulnerabilità ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, al di là di una generica affermazione dell’esistenza di una situazione di instabilità del Kashmir, peraltro priva di specificità relativamente alla indicazione della zona di provenienza.

Il Ministero si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale ritenuto assente il fumus persecutionis necessario ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, in presenza di dichiarazioni coerenti, verisimili nonchè alla luce dei criteri di valutazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso la presenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato in relazione alla poca credibilità del richiedente, che ha narrato una vicenda “assolutamente inverosimile”, senza peraltro aggiungere elementi utili a chiarire le incongruenze del racconto.

Nel caso di specie il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che i “molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata. Il Tribunale, pertanto, ha attribuito correttamente alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante e dirimente ai fini della valutazione della domanda presentata, ritenendo che le ulteriori risultanze disponibili, non avessero valore probatorio tale da consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi.

A fronte di tale corretta ermeneutica, discende l’inammissibilità del primo motivo.

Peraltro, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale, nei limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Di guisa che il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio: “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori deli limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte di merito ha escluso il fumus persecutionis, osservando che nella regione di provenienza del richiedente (OMISSIS), a differenza di altre regioni del Paese, non vi è una situazione di specifica pericolosità sia perchè distante dalla zona afgana sia per lo scarso radicamento di gruppi terroristici. In proposito, va rilevato che la forma maggiore di protezione, costituita dallo status di rifugiato, si caratterizza per la circostanza che lo straniero non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale in precedenza dimorava abitualmente, per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita; sicchè la situazione sociale, politica o normativa del paese di provenienza in tanto è rilevante in quanto si correla alla posizione del singolo richiedente, il quale sia personalmente esposto al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. n. 10177 del 2011, e sulla personalizzazione del rischio, Cass. n. 14157 del 2016, e n. 6503 del 2014).

Tale condivisibile principio va qui riaffermato, dovendo ulteriormente precisarsi che l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato integra un apprezzamento di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposizione che, oltre a limitare il sindacato sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ha introdotto nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014).

Nella specie, non avendo il ricorrente indicato alcun fatto decisivo relativo alla sua specifica posizione il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione diversa, la situazione legittimante il riconoscimento della massima protezione, non emersa nel giudizio di merito, non può essere dimostrata in sede di legittimità (Cass., Sez. 1 -, Sent. n. 30105 del 21/11/2018).

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorrendo l’ipotesi di conflitto armato, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale.

Anche questo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha affermato (Sez. 1 -, Sent. n. 30105 del 21/11/2018; n. 32064 del 2018) che in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Al pari di quanto si è detto per la protezione maggiore, anche l’accertamento di detti requisiti attiene al giudizio di fatto dovendo, perciò, affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine potrà essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5″. Nella specie, la Corte di merito ha escluso, l’esistenza nella regione di provenienza del ricorrente di siffatta situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ed il motivo non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, ma richiama fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dai giudici d’appello; in altri termini, la censura è diretta a sollecitare un’impropria rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto in sede di merito circa i paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

Infine, con il terzo motivo si assume la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie provato la violenza settaria e lo scontro di gruppi armati in Pakistan, con persistente violazione dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale escluso i presupposti per la protezione umanitaria per ragioni di sicurezza, e non essendo stato sul punto nulla dedotto, al di là di una generica dichiarazione sulla situazione di instabilità del Kashmir (che non riguarda la zona di provenienza). La Corte territoriale ha pertanto correttamente esaminato la posizione specifica del richiedente ed escluso, con motivazione coerente, la sussistenza di quella particolare situazione di vulnerabilità richiesta dalla legge.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto, laddove esclude il pericolo che lo stesso al rientro in Pakistan sia esposto al pericolo di trattamento degradante ed inumano, risulta esente da vizi logici e giuridici, rimanendo così incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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