Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8026 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3370/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

GIOVANARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1261/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello di V.A. e B.M. contro la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Venezia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;

che, nella sua decisione la CTR ha affermato l’illegittimità dell’atto, derivante dalla violazione del diritto al contraddittorio nei confronti dei contribuenti;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: assume l’Agenzia che, vertendosi in tema di IRPEF, si sarebbe dovuto escludere l’obbligo di un preventivo contraddittorio. E d’altronde la CTR avrebbe falsamente applicato la previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1, n. 2, prevedendo un dovere aggiuntivo e diverso rispetto alla previsione della stessa norma;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016);

che la citata pronuncia delle Sezioni Unite si sofferma anche su profili di compatibilità costituzionale dell’indirizzo interpretativo assunto, alla stregua delle quali anche la questione genericamente prospettata nella memoria dei contribuenti è da ritenere manifestamente infondata (Sez. 6-5, n. 24368 del 29/01/2016);

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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