Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8026 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ROMANO NICOLA & FIGLI S.N.C., in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Camillo Sabatini n. 150

presso lo studio dell’avv. Amatucci Andrea, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 5^, n. 353, depositata il 16.11.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito d’imposta, utilizzato in compensazione nell’anno 2002 in assenza di tempestiva comunicazione dei dati di cui al modello “CVS”;

che, in esito a decisione del la Corte costituzionale, che aveva dichiarato .infondata questione di legittimità rimessale d’ufficio, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, a seguito di appello, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, artt. 3 e 97 Cost. e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che il recupero era illegittimo, in quanto fondato su disposizione (la L. n. 289 del 2002, art. 62) emessa in violazione del principio dell’irretroattività delle norme tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che questa Corte ha, infatti, già puntualizzato che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (cfr. Cass. 19127/10, 16442/09, 8254/09, 3578/09);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle formo di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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