Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8025 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2011, n.8025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GINEVRA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 95, presso

lo studio dell’avv. Picciaredda Franco, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, sez. 4^, n. 57, depositata il 15.7.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società ricorrente, l’avv. Franco Picciaredda;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale FEDELI

Massimo che ha concluso, in aderenza alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso, instaurando contraddittorio nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, avverso cartella di pagamento notificatale il 16.9.2004, emessa in esito a ruolo reso esecutivo il 31.12.2000, di maggior imposta iva, relativa all’anno 1997, conseguente al controllo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis della dichiarazione resa nell’anno 1998;

che la società contribuente dedusse, tra l’altro, la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione ed il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale, che rilevò, tra l’altro, il difetto di legittimazione sostanziale passiva dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo quella, esclusiva, del Concessionario;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, censurando la decisione impugnata, per aver rilevato il difetto di legittimazione ad causanti dell’Ufficio impositore sull’eccezione della tardività della notificazione della cartella di pagamento al contribuente e per non aver dato applicazione allo ius superveniens alla luce dell’indirizzo interpretativo di questa Corte in merito all’intervento legislativo di cui ai D.L. n. 106 del 2005 e alla sua applicazione retroattiva alle situazioni sub iudice (sentenza n. 16826/2006), ritenendo, così, tempestiva la notifica della cartella esattoriale impugnata e legittima la pretesa erariale;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

considerato, quanto al primo profilo:

– che questa Corte ha già puntualizzato che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (v. Cass. 22939/07, ss.uu. 16412/07, 6450/02);

osservato, quanto al secondo profilo:

che – a seguito dell’intervento da ultimo operato sul tema dal legislatore (con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in 1. 156/2005) – questa Corte, con sent. 16826/06 (v., anche, sent. 20384/06, 4255/07, 14861/07), ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione del a cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; b) che siffatta regola e applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2 lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni, per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999;

considerato:

– che, tanto premesso, va, in primo luogo, rilevato che – vertendosi in tema di liquidazione, di dichiarazione presentata (nel 1998) entro il 31.12.2001, i cui i ruoli sono stati formati e resi esecutivi il 31.12.2000 (oltre, quindi, il 30 settembre 1999) – la fattispecie esaminata appare rispondere ai canoni, in relazione ai quali la giurisprudenza di questa Corte precedentemente richiamata (v. Cass. 16826/06, 20384/06, 4255/07, 14861/07, cit.) prevede l’assoggettamento, in via di applicazione retroattiva della norma, allo ius superveniens costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, (convertito in L. n. 156 del 2005);

che se ne deve, pertanto, inferire l’intempestività della notifica della cartella in rassegna, conseguente al controllo, D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione resa nell’anno 1998, avvenuta il 16.9.2004, posto che, in relazione ad essa, la previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. art. 1, comma 5 bis, lett. c, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) individua, a tal fine, nel 31.12.2003 (31.12 del quinto anno successivo a quello della dichiarazione) il termine per l’utile notifica della cartella (ciò senza contare che, nell’ipotesi, quale quella di specie, di riscossione dell’iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, convertito in L. n. 425 del 1996, la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis – nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di iva liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 – il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c, se applicato alla riscossione di iva liquidata in base alla dichiarazione, dev’essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di iva, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: v. Cass. 21965/09, 4517/09);

Ritenuto:

che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corto: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa Le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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