Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8025 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio dell’avvocato BACCI

MARCELLO, che li rappresenta e difende, a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SASA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

23.1.08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il p.g. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 3 aprile 2009 C.C. e C.C. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Trieste che, in totale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo di L. 50.000.000 di cui alla polizza assicurativa stipulata con la Sasa nell’interesse del loro defunto genitore. La società intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due per ordini di motivi. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. I ricorrenti non hanno rispettato tali principi con riferimento alla consulenza tecnica posta alla base del ricorso.

3. – Sotto diverso profilo, l’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè le argomentazioni addotte a sostegno rendono necessari esame degli atti e valutazioni e apprezzamenti di merito, cioè attività non consentite al giudice di legittimità.

I ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ma la Corte territoriale ha dato congrua ragione del proprio convincimento e nel suo ragionamento non sono ravvisabili nè omissioni, nè insufficienze, nè contradditorietà motivazionali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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