Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8024 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3258/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5039/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di T.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato come l’insieme degli elementi offerti dalle parti avrebbe consentito di escludere l’inquadrabilità del fondo nell’ambito delle aree edificabili, sia in conseguenza dei dati fattuali scrutinati, sia perchè l’ufficio per primo lo aveva considerato quale area agricola in sede di liquidazione dell’imposta di registro;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b) T.U.I.R., nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: assume l’Agenzia che tutta una serie di elementi (appartenenza alla zona E4, previsione di nuove costruzioni residenziali nel regolamento edilizio comunale, superiorità del prezzo pattuito rispetto ai valori medi di mercato delle aree agricole, acquirente non coltivatore diretto ma operatore nel settore delle compravendite) avrebbero fatto inequivocabilmente propendere per la natura edificabile dell’area oggetto di cessione;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, in particolare, gli elementi fattuali che hanno condotto la CTR a concludere per la natura agricola del terreno (quali il vincolo ambientale ed il numero limitato di mq.) sono irrilevanti, giacchè ciò che conta è la potenzialità edificatoria dell’area, inserita nella zona E4 del PRG., comprendente “nuove costruzioni residenziali esclusivamente in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda” (Sez. 5, n. 23485 del 18/11/2016; Sez. 6-5, n. 24691 del 20/11/2014; Sez. 6-5, n. 8697 del 15/04/2011);

che la CTR non si è adeguata ai suddetti principi;

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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