Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8024 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 22/03/2021), n.8024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38527-2019 R.G. proposto da:

ICI IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato MARIO RANUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI ROBBIO;

– ricorrente –

contro

PUNTO STONE SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ISERNIA, depositata il 09/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del

ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Isernia in ordina

al giudizio indicato in premessa, adottando i conseguenti

provvedimenti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

ICI s.p.a. ha proposto dinanzi al Tribunale di Isernia opposizione al precetto intimatole d Punto Stone s.r.l. per il pagamento di una somma oggetto di decreto ingiuntivo;

il Tribunale, accogliendo l’eccezione rilevata come formulata dall’opposta nell’atto di costituzione in giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli, nel cui circondario ricade il luogo -ossia il Comune di Pozzuoli- eletto dalla creditrice nell’intimazione, dovendo presumersi, ad avviso del giudice di merito, che l’esecuzione sarebbe stata intrapresa sui beni del debitore nel luogo elettivo;

la società ICI impugna l’ordinanza facendo valere in contrario, alternativamente, il luogo della propria sede operativa, in provincia di Isernia, o in subordine quello della propria sede legale in Roma, in quanto Punto Stone non ha indicato, nel luogo dell’elezione domiciliare, beni della debitrice stessa suscettibili di essere staggiti.

Diritto

RILEVATO

che:

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

il ricorso è fondato;

il Tribunale ha fondato la sua conclusione sull’assunto dell’identità tra luogo di elezione del domicilio ai sensi dell’art. 480 c.p.c., luogo di trattazione dell’opposizione a precetto e luogo di futuro svolgimento dell’esecuzione minacciata, fondandolo sulla presunzione di esistenza dei beni da pignorare nel luogo dell’elezione;

questa Corte ha chiarito che l’elezione di domicilio cd. anomala siccome rivelatasi priva di collegamenti con il luogo della (possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), nè, infatti, ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, nè, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l’affermato debitore, di notificare lì l’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, durante il cui giudizio l’intimante, per mantenere efficacia all’elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l’ubicazione dei discussi cespiti (Cass., 09/08/2016, n. 16649, Cass., 14/12/2017, n. 30141);

il meccanismo d’individuazione della competenza per territorio in ordine all’opposizione preventiva all’esecuzione è infatti articolato, secondo quanto previsto dall’art. 27 c.p.c. e dall’art. 480 c.p.c., comma 3, sulla base di una indicazione del creditore intimante, che nell’atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l’esecuzione (o meglio: di uno dei giudici potenzialmente competenti per l’esecuzione al momento dell’intimazione, senza un vincolo in ordine al luogo in cui debba in concreto essere promossa l’esecuzione, di modo che l’opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti a un Ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo);

in mancanza della suddetta dichiarazione, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 480 c.p.c., comma 3, l’opposizione si propone davanti all’Ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto;

si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale disposizione;

i dubbi non furono sollevati perchè essa rendeva possibile la pendenza dell’opposizione esecutiva in luogo diverso da quello di eventuale (successiva) pendenza del processo coattivo (tale possibilità è infatti prevista dal sistema, come visto, e ciò non solo per la facoltà del creditore di avviare l’esecuzione in un luogo diverso da quello della sua elezione di domicilio contenuta nel precetto, ma anche per l’ipotesi in cui la competenza del giudice dell’esecuzione nel luogo di elezione di domicilio nel precetto, sussistente al momento della notifica di quest’ultimo, non sussista più al momento del pignoramento);

si dubitò della legittimità costituzionale della norma perchè il meccanismo d’individuazione del giudice competente per l’opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazione del principio di parità della posizione processuale delle parti;

la Corte Costituzionale (sentenze n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) ha statuito, da una parte, che la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma dev’essere operata in un Comune rientrante (al momento dell’intimazione) nella circoscrizione di un Ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base a un’interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata dell’art. 27 c.p.c. e dell’art. 480 c.p.c., comma 3) e, dall’altra, che, in mancanza, al debitore intimato è consentito eccepire l’anomalia di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale);

è stato altresì precisato che a tale anomalia, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consegue l’inefficacia della sola dichiarazione di (residenza ovvero) elezione di domicilio, non dell’intero precetto (non essendo prevista l’elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la validità dell’intimazione), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell’opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione dell’opposizione;

la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell’opposizione conseguente all’elezione di domicilio del creditore opera come bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del creditore d’individuare il luogo in cui eleggere domicilio;

così ricostruita la “ratio” normativa, la funzione, nonchè il modo di operare, del meccanismo normativo d’individuazione della competenza per territorio del giudice dell’opposizione preventiva all’esecuzione sulla base della dichiarazione del creditore contenuta nel precetto, ne consegue che il debitore (e solo il debitore) deve ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l’efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (ai soli fini della competenza), proponendo l’opposizione (davanti al diverso Ufficio giudiziario di notifica dell’atto di precetto), così determinando l’onere per il creditore, che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l’esecuzione;

è opportuno sottolineare che la situazione che si determina in caso di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio effettuata in violazione dei criteri sopra richiamati – perchè non effettuata in un Comune rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l’esecuzione – da parte del creditore intimante nell’atto di precetto, non è equiparabile alla mancanza di detta dichiarazione: l’omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non costituisce una difformità dell’atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l’opposizione preventiva (nonchè la possibilità di notificare l’opposizione presso la Cancelleria di quest’ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti);

la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l’esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale;

da questa seconda situazione, non espressamente regolata dalla legge, non deriva la medesima conseguenza prevista per il diverso caso di dichiarazione omessa;

la dichiarazione di elezione di domicilio irrituale del creditore intimante non equivale alla mancata elezione e rimane, infatti, idonea a esplicare i suoi effetti, ai fini, cioè, dell’individuazione del luogo di notifica dell’opposizione, salva la possibilità di sua contestazione, da parte del debitore, ai differenti fini della competenza per territorio per l’opposizione preventiva;

esclusivamente in caso di contestazione del debitore si determina, cioè, una situazione analoga a quella della dichiarazione omessa;

mentre in caso di omessa dichiarazione di elezione di domicilio da parte del creditore intimante nel precetto, la competenza per l’opposizione spetta sempre e inderogabilmente al giudice del luogo di notifica del precetto stesso (e l’opposizione si notifica nella relativa Cancelleria), nel caso in cui la dichiarazione di elezione di domicilio sia stata effettuata dal creditore nel precetto, essa di regola produrrà tutti i suoi effetti (sia ai fini della determinazione della competenza per l’opposizione preventiva, sia ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione della stessa), fatta salva l’ipotesi in cui il debitore intimato effettui una specifica contestazione sul punto, nel qual caso gli effetti della stessa non si produrranno (a meno che il creditore non ne dimostri la regolarità), con (esclusivo) riguardo alla competenza del giudice dell’opposizione (cfr., in termini, Cass., 28/09/2020, n. 20356);

traendo le fila, nella fattispecie in scrutinio il creditore, nel precetto, ha eletto domicilio in un Comune nel cui circondario non risulta aver dimostrato l’esistenza di beni staggibili, sicchè la contestazione per tempo sollevata dal creditore stesso nel giudizio diversamente radicato è infondata, e la correlativa incompetenza è stata erroneamente dichiarata dal Tribunale;

risultando due fori alternativi, ossia il Tribunale di Isernia – ivi risultando, come notato dal Pubblico Ministero, l’esistenza di un conto corrente bancario, con somme pignorabili presso terzi, di prossimità alla sede operativa della società precettata – e Roma -sede legale della stessa -, la riassunzione potrà avvenire presso entrambi;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Isernia o Roma. Condanna parte intimata con il ricorso per regolamento di competenza alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in Euro 2.200,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessorie legali.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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