Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8024 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., rappresentata e difesa dal dott. Rag. Cardelli

Gaetano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 4^, n. 194, depositata il 27.10.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la contribuente propone ricorso per cassazione, in quattro motivi, avverso sentenza di appello che ne ha dichiarato inammissibile l’appello promosso contro decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso in opposizione a cartella di pagamento irpef per l’anno 2000;

– che l’intimata non si è costituita;

osservato:

che il ricorso è inammissibile: per irrituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, posto che, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53 di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità, rilevabile d’ufficio (v. Cass. 12982/07, 15847/06, 3569/05); per difetto di procura idonea, in mancanza di autenticazione della sottoscrizione del delegante (cfr. R.G. 26.985/09 Cass. 497/99, 7194/97), ed ai sensi dell’art. 365 c.p.c., atteso che, al ricorso per cassazione avverso le decisioni delle commissioni tributarie e al relativo procedimento si applicano, in base alla previsione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 62, comma 2, le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili, tra le quali è compresa, direttamente, quella, dettata dall’art. 365, che impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale, e, indirettamente, quella, di cui all’art. 82, comma 3, che prescrive che davanti alla Corte di. cassazione le parti stiano in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo (per il necessario fondamento tecnico di quel ricorso), implicitamente richiamato tanto dall’art. 365 c.p.c., che dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, nella parte in cui fa riferimento all’art. 360 c.p.c. (v. Cass. 918/03); per carenza di specificità dei motivi (v. Cass. 13202/08, 15952/07), in quanto incidenti, non sulla sentenza in questa sede impugnata, ma sui la cartella esattoriale originariamente contestata;

ritenuto: che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera dr consiglio del 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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