Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8023 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3205/2016 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SURIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata

il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che M.M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso una cartella di pagamento per l’anno 2005, relativa all’IRPEF;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come, rispetto all’affermazione della ricorrente circa la falsità della firma sull’avviso di accertamento, la mera proposizione della querela di falso non sarebbe valsa a modificare la decisione di primo grado;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si lamenta violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 215 e 216 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la ricorrente aveva disconosciuto la propria firma apposta nella cartolina di ricevimento dell’avviso di accertamento, ma la CTR aveva omesso di accertare l’autenticità della sottoscrizione, nonostante l’Ufficio non avesse svolto alcuna eccezione di tardività;

che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la cartella impugnata sarebbe stata sottoscritta da un funzionario dirigente non dotato della relativa qualifica;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013);

che, nella specie, il contrasto giurisprudenziale sulle questioni controverse sollevate col ricorso autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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