Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8023 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 22/03/2021), n.8023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 38207/2019

R.G., sollevato del Tribunale di Torino con ordinanza del 18/11/2019

nel procedimento vertente tra:

P.R., da un parte, e MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra;

ed iscritto al n. 17512/2019 R.G di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Tribunale di Torino ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza nel procedimento in cui P.R. ha impugnato una decisione di trasferimento adottata dall’autorità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, Unità di Dublino, rimesso per competenza dal Tribunale di Roma;

argomenta il Tribunale, richiamando alcuni precedenti di questa Corte e in specie Cass., nn. 18755/19, 18756/19, 18757/19, che, in termini estesi, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, convertito dalla L. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio correttivo di prossimità di cui allo stesso art. 4, comma 3, in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina “avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”, atteso che – diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, il D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del suddetto criterio correttivo;

Diritto

RILEVATO

che:

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

come ricordato dall’organo requirente, deve darsi seguito al più recente orientamento – con cui questa Corte ha superato quello invocato dal giudice di merito – secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2019, n. 31127 e succ conf., come, ad es., Cass., 18/06/2020, n. 11873, Cass., 22/10/2020, n. 23108).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA