Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8023 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8759-2009 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, scala 6^, int. 2, presso lo studio dell’avvocato

ANDREOZZI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTEL PRINT S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CORTIS LENTIM GENOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6911/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

12/10/06, depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE; è

presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, G.A., dipendente di Cortis Lentini Genova srl e successivamente di Genia Omnia Services srl, appaltatoci di servizi per conto di Postel Print spa, chiedeva di essere dichiarato dipendente della società committente, essendo l’appalto adottato in violazione del divieto di intermediazione della L. n. 1369 del 1960. Nei confronti di Cortis Lentini chiedeva, inoltre, di dichiarare illegittimo il suo spostamento dal Centro gestione al Centro stampa avvenuto nel (OMISSIS), con reintegrazione nelle mansioni originarie e risarcimento del danno.

Rigettata la domanda e proposto appello dal G., la Corte di appello di Roma, con sentenza 12.10.06-2.4.08 rigettava l’impugnazione escludendo l’intermediazione atteso che Cortis Lentini non era imprenditore fittizio e che lo svolgimento dell’attività presso strutture e con macchinati di proprietà di Postel Print era compatibile con la natura del servizio ausiliare offerto. Quanto alla reintegrazione nelle originarie mansioni, rilevava che tanto la nuova che la precedente prestazione rientrammo nel profilo professionale di “operatore” ((OMISSIS) livello ccnl settore commercio).

Il G. proponeva ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione a proposito 1) dell’intermediazione di manodopera, sostenendo che il giudice, in base alle risultanze istruttorie, avrebbe fatto erronea applicazione della norma di legge, con il quesito: se nella specie sia violato la L. n. 1369 del 1960, art. 1 e, nell’ipotesi di accertamento della violazione, dichiarare che il ricorrente G., dipendente di Cortis Lentini Genova, avendo prestato la propria opera nell’interesse di Postel Print, doveva essere dichiarato dipendente di quest’ultima e ricevere il trattamento economico e normativo spettante al personale delle Poste;

2) dell’applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’assegnazione alla macchina imbustatrice, con il quesito: se nella specie Cortis Lentini Genova ha violato l’art. 2103 c.c. e, accertata la violazione, dichiarare il diritto del ricorrente all’assegnazione di mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la professionalità comunque acquisita.

Postel Print e Cortis Lentini si difendevano con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente, nonostante il richiamo al vizio di motivazione, nella sostanza deduce il vizio di violazione di legge, sostenendo che in entrambi i casi sarebbe stata fatta erronea applicazione delle norme di diritto invocate, di modo che avrebbe dovuto porgere i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. in maniera corretta.

La formulazione prevista dall’art. 366 bis c.p.c. postula, infatti, “l’enunciazione ad opera del ricorrente di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione del giudice a quo” di modo che non “è … ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito”. (Cass. 22.6.07 n. 14682). Alla luce di questo principio è a maggior ragione generica e tautologica, la formulazione offerta dalla parte ricorrente, risolvendosi nello schema “dica la Corte se è stata violata la norma …”, la quale da luogo ad una semplice formula priva di contenuto.

Inoltre, i quesiti non richiedono l’affermazione di principi di diritto tali da mettere in discussione parti della motivazione (come tali specificamente individuate, secondo il dettato dell’art. 366 bis c.p.c.), ma chiedono implicitamente, quanto inammissibilmente, la nuova valutazione di circostanze di fatto emerse nell’istruttoria al fine di raggiungere il risultato interpretativo indicato.

In ragione di tale carente formulazione il ricorso è, dunque, inammissibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle società resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna delle parti in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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