Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8022 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4039/2016 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ELIDO GUERRINI, per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1243/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte di E.G., medico, di avviso di accertamento, conseguente ad accertamenti su conti correnti bancari e relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA dell’annualità 2006, la contribuente ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole.

Il ricorso è affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo, motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato avendo il giudice di appello, sia pure succintamente, esplicitato il proprio iter decisionale.

2. Il secondo motivo, articolato ai sensi di questa ultima norma, è fondato. Dalla motivazione impugnata appare evidente che il Giudice di merito ha omesso di esaminare i fatti, desumibili dalla documentazione versata in atti dalla contribuente e riprodotti in ricorso, decisivi, nel senso che, ove esaminati, avrebbero potuto condurre ad un decisione diversa.

3. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

PQM

In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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