Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8022 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. I, 22/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/04/2020), n.8022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20102/2018 proposto da:

W.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Perricone Diego Giuseppe, giusta procura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. LA TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

W.A., cittadino del (OMISSIS) e già richiedente protezione internazionale con esisto negativo in Francia, ricorre per la cassazione del Decreto 18 maggio 2018, n. 951/2018, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Siracusa.

Il Tribunale, premesso “che ai fini dell’esame della domanda di protezione possono valutarsi unicamente le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale nonchè quelle ulteriori rese dalla parte all’udienza del 30.1.2018 unitamente ai documenti già esibiti alla Commissione”, ha ritenuto che la documentazione allegata (certificazione e tessera di appartenenza a movimento politico, quale esponente del (OMISSIS)) non valesse a provare il rischio di subire persecuzioni e atti persecutori per motivi politici. Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto che non era stata data la prova del rischio per il ricorrente di subire una condanna a morte ovvero di essere torturato o di subire un trattamento inumano e degradante, idonei configurare un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non correndo gli ipotizzati rischi in caso di rientro nel paese d’origine, ove, peraltro – dall’esame delle fonti internazionali esaminate – “nella regione di provenienza del ricorrente, Punjab, non ricorre alcuna ipotesi di conflitto armato interno” o di esposizione al pericolo per la sua incolumità fisica. Inoltre, – per quanto ancora qui rileva – il Tribunale ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l’allegazione di circostanze o fatti rilevanti, tali da integrare una possibile situazione di vulnerabilità, “non bastando al riguardo lo svolgimento di un’attività lavorativa”.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la valutazione effettuata dal Tribunale sulla mancanza della prova del rischio di subire atti persecutori per ragioni politiche. Ciò a fronte della documentazione attestante la sua partecipazione a un movimento politico per l’indipendenza del Kashmir.

Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato – sulla base dell’audizione, delle fonti specificamente indicate e del codice penale pachistano – che non sussisteva il rischio del ricorrente di subire atti persecutori per motivi politici (il pericolo di tortura, condanna all’ergastolo e/o alla pena di morite quale esponente del (OMISSIS), potendosi al più prevedere una pena fino a cinque anni di reclusione). Ha altresì verificato le dichiarazioni rese dal richiedente, che non hanno trovato riscontro nelle fonti consultate. Il Tribunale, pertanto, tenendo presenti i principi della pronuncia Corte giust. 30/1/2014, causa C-285/2012, Diakitè, ha tenuto conto della situazione della zona di provenienza del ricorrente, alla stregua delle informazioni ricavate dalle fonti aggiornate indicate, concludendo nel senso della insussistenza di una situazione di conflitto armato internazionale, nel senso fatto proprio dalla Corte di giustizia.

Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e/o b), avendo il richiedente dato prova del rischio di torture e condanne a morte – trattamenti inumani e degradanti – quali conseguenza della sua attività politica ritenuta sovversiva.

Con il terzo motivo si assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale riconosciuto la situazione di conflitto armato in Kashmir, senza tener conto della frequenza e probabilità del verificarsi di attentati.

Anche questi motivi sono infondati.

Va premesso che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. 6-1, n. 18306 del 08/07/2019). Secondo Cass. n. 9090/2019, il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire tale minaccia. Situazione questa non ricorrente nel caso in esame, come valutato dalla Tribunale di Caltanissetta, che ha motivatamente escluso l’esistenza di conflitto armato in Pakistan, nel senso sopra delineato.

Non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge nell’accertamento fattuale della insussistenza di alcun conflitto armato nel paese di origine del richiedente; mentre è inammissibile la proposta lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

Con il quarto motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (protezione umanitaria) data la situazione di estrema violenza e persistente violazione dei diritti umani del paese di origine, in situazione di forte instabilità e insicurezza.

Il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale escluso, sulla scorta di fonti ufficiali di conoscenza appositamente menzionate, che la situazione interna fosse in quello Stato caratterizzata da violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato. Si tratta di una valutazione in fatto, della quale il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento, per l’asserita sussistenza di ragioni ed esigenze di particolare rilevanza (condizioni di vulnerabilità, pericolo di esser sottoposto a trattamenti inumani e/o degradanti, et similia), con correlate affermazioni circa le caratteristiche dei particolari motivi di carattere umanitario che legittimerebbero, in astratto, la concessione del permesso invocato.

Quanto esposto dimostra che il ricorrente non ha colto la ragione di rigetto della sua domanda; a fronte della quale egli avrebbe dovuto innanzi tutto specificare in qual modo e in qual senso, invece, l’allegazione dei fatti era stata specificata. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. 18197- 15).

In conclusione il ricorso, in parte infondato in parte inammissibile, va rigettato.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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