Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8021 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8021 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 20315-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
VERNA DOMENICO;
– intimato avverso la sentenza n.297/34/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il

14/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Data pubblicazione: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Domenico
Venia dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, la
Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in
epigrafe, rilevando che la sentenza di primo grado era stata depositata il 10 marzo
2011 e che il ricorso in appello era stato proposto in data 19 ottobre 2012, lo

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad
unico motivo.
La parte privata non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo si ricorso si lamenta, ai sensi del n.4, I comma,

dell’art.360 c.p.c., la violazione dell’art.327 c.p.c. e dell’art.39, comma 12, lette del
di. 98/2011 laddove la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello, perché
proposto oltre termini di cui all’art.327 c.p.c., senza tenere conto che il citato
art.39 aveva disposto la sospensione dei termini per le impugnazioni dal 6.7.2011
sino al 30 giugno 2012.

La censura è fondata.
E’ incontestato in atti che l’odierna controversia rientra nel novero delle liti
fiscali definibili ex art.39, comma 12, di. 98/2011 per le quali è stata, altresì,
disposta la sospensione dei termini processuali dalla data di entrata in vigore
(6.7.2011) sino al 30 giugno 2012, con la conseguenza che, tenuto conto della data
di pubblicazione della sentenza di primo grado (10/3/2011), della predetta
sospensione e del periodo feriale, l’appello (pacificamente spedito per la
notificazione il 19.10.2012), diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla
C.T.R., è tempestivo.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte la
quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

kic. 2014 n. 20315 sez. MT – ud. 16-03-2016
F2.e. 2014 n. 20315 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

dichiarava inammissibile perché tardivo.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria

Regionale del

Piemonte, in diversa composizione.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 16 marzo 2016,

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