Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8021 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 01/04/2010), n.8021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26747-2008 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS

PATRIZIA, GIUSEPPE FABIANI, giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2362/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5.6.08, depositata il 21/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

B.S., operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Trani per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2001, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di Bari.

Accolta parzialmente la domanda, proponeva appello l’assicurata lamentando il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici e la determinazione delle spese processuali in violazione della tariffa professionale.

La Corte: d’appello di Bari, dopo aver concesso termine per la “onorifica” dell’atto di appello, con sentenza pubblicata in data 21.06.08, in contumacia dell’INPS, dichiarava improcedibile l’impugnazione osservando che il relativo atto era stato irritualmente notificato all’avv. Tedone, difensore dell’Istituto, presso la sede INPS di (OMISSIS) invece che presso l’ufficio legale dello stesso Istituto in (OMISSIS), domicilio eletto con la memoria di costituzione in primo grado.

Proponeva ricorso per cassazione l’assicurata denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 330, nonchè degli artt. 138 e 139 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 391, 307, 421 e 435 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte di merito, dopo aver dato atto dell’avvenuta notificazione dell’atto di appello al procuratore-difensore dell’INPS costituito in primo grado, abbia ritenuto irrituale la notifica, trascurando che ai fini della notifica dell’atto in questione è irrilevante l’elezione di domicilio effettuata dalla parte con la comparsa di costituzione in primo grado. La stessa deduce, inoltre, che avrebbe in ogni caso configurarsi non l’improcedibilità ma l’estinzione del giudizio, dichiarabile solo su eccezione di parte.

L’INPS rispondeva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale denunziava violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare direttamente l’improcedibilità dell’appello, senza assegnare un nuovo termine per la notificazione, dato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza non erano mai stati precedentemente notificati.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso principale è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 30.7.08 n. 20604) hanno recentemente puntualizzato che, nel rito del lavoro, l’appello pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo al giudice consentito – alla stregua di una iriterpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost., comma 2 – di assegnare all’appellante ex art. 421 c.p.c. un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

Nella specie non c’è stata da parte dell’appellante una prima notificazione del ricorso in appello, sia pure affetto da nullità, e il termine “rinotificare” è stato impropriamente adottato. La Corte d’appello avrebbe dovuto invece, alla stregua dell’interpretazione della normativa rilevante nei termini ora chiariti da parte delle Sezioni unite, dichiarare immediatamente improcedibile il ricorso.

La sentenza impugnata è, pertanto, conforme a diritto nel dispositivo ma deve essere corretta nella motivazione nei termini appena precisati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsi che l’INPS, essendo uscito vittorioso dal giudizio di merito, per affermare la tesi di diritto ritenuta esatta ed ottenere il mutamento della motivazione della sentenza impugnata non aveva la necessità di proporre il ricorso incidentale, in quanto avrebbe potuto conseguire tale risultato attraverso la riproposizione delle difese con controricorso, chiedendo alla Corte di procedere alla correzione della pronunzia ex officio, in forza dell’art. 384 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 10.3.95 n. 2799).

Ritenendo il Collegio, per quanto già detto, di dover solo correggere gli errori di diritto della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale può dunque ritenersi assorbito.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, avendo la domanda ad oggetto una prestazione assicurativa ed essendo proposta prima dell’ottobre 2003.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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