Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8020 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3502/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1535/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello di C.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva invece respinto l’impugnazione del contribuente sul silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF relativa al 2009

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto la natura risarcitoria dell’indennità per mancata fruizione del riposo settimanale.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il compenso sostitutivo troverebbe causa nel rapporto di lavoro e, d’altronde, il T.U.I.R. conterrebbe una minuziosa elencazione delle varie indennità, per cui quelle non espressamente disciplinate sarebbero state tutte tassabili.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il motivo è fondato.

L’indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all’indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 c.c., a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (Sez. 6-5, n. 1232 del 22/01/2015; Sez. 6-5, n. 8915 del 16/04/2014).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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