Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8020 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8020 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 18620-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro

MURGIA RAFAELE, RACCA UMBERTO, in proprio e nella loro
qualita’ di legali rappresentanti della RM IMPRESA COSTRUZIONI
SNC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso
lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDD_A, che li rappresenta
e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti-

1‘

f\I

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n.178/04/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il
05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti.
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cagliari -a seguito di controllo svolto
nell’ordinaria attività di indagine e sulla scorta della documentazione prodotta a
seguito di invito e, di poi, acquisita, con accesso, presso i locali della RM Impresa
Costruzioni di Racca Umberto e Murgia Raffaele s.n.c.- emise, per l’anno di
imposta 2005- avviso con cui si accertava, ai fini IRAP ed IVA, un maggior
reddito di impresa che, con ulteriori avvisi di accertamento, venne imputato, ai fini
IRPEF, ai soci in proporzione alle rispettive quote.
Gli atti impositivi venivano tempestivamente impugnati dalla Società e dai soci
dinnanzi alla Commissione Provinciale Tributaria la quale, riuniti i ricorsi, li
rigettava.
Proposto appello dai contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della
Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe -dichiarata l’inammissibilità
dell’appello proposto nell’interesse della RM Costruzioni di Racca Umberto e
Murgia Raffaele per mancanza di lcgittimazione attiva all’impugnazione, in quanto
h Società era stata cancellata dal Registro delle imprese, già dal novembre 2010- in
riforma della decisione impugnata, accoglieva l’appello proposto nell’interesse dei
soci, annullando gli avvisi di accertamento per violazione dell’art.12, comma 7 della
legge n.212/2000.
In particolare, il Giudice di appello, accertato in fatto che l’accesso presso
la sede legale della Società era avvenuto il 23 giugno 2008 e che l’avviso di
accertamento era

stato emesso solo dopo 21 giorni da tale data, riteneva

l’illegittimità dell’atto impositivo perché emanato prima della decorrenza del
termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla norma.
Avverso la sentenza, ed in particolare in relazione alla parte in cui ha accolto

l’appello proposto dai soci ed annullato gli accertamenti emessi nei loro confronti, ha proposto
ricorso l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.
Rafa.ele Murgia e Umberto Racca resistono con controricorso.
Ric. 2014 n. 18620 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

Considerato in fatto

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Ritenuto in diritto
Con il primo motivo —rubricato: violazione e la falsa applicazione dell’ari.18 del

cqgs, 546/1992 e degli art1.32 del dp.r. n.600173, 51 del dp.r. n.633172 e 12, comma
della legge n.212/2000- si censura, ai sensi dell’art.360, I comma, n.3 c.p.c., il

ricorso, proposto dai soci, perché carente di specifici motivi di impugnazione. Nel
corso del motivo la ricorrente, precisa che trattasi di vizio rilevabile in ogni stato e
grado di giudizio, “anche se l’eccezione non era stata ripmposta dall’Ufficio nelle

controdeduzioni di secondo grado in cani() la sentenza era allo stesso completamente favorevole”
sicchè il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevarla d’Ufficio.
1.1. 11 mezzo di ricorso non è meritevole di accoglimento laddove da un
canto, con difetto di autosufficienza, non riproduce integralmente il contenuto dei
ricorsi introduttivi proposti dai soci e dall’altro, lo stralcio riportato in seno al
motivo, nell’evidenziare che “tutti i motivi di fatto e le ragioni giuridiche
dell’accertamento che qui si contesta traggono essenziale e totale fondamento
dall’accertamento ..redatto dall’Agenzia delle Entrate” integra motivo specifico di
impugnazione allorquando si verta, come nella specie, di accertamento, ai fini
irpef, a carico del socio in conseguenza del maggior reddito accertato nei
confronti di società di persone.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt.32 del d.p.r. n.600/73, 51 del d.p.r. n.633/72 e 12, comma 7, della legge
n.212/2000, laddove la C.T.R. aveva ritenuto applicabile tale norma anche al caso
in specie, in cui la verifica era stata effettuata ai sensi dell’art.32 del d.p.r. n.600/73
e 51 del d.p.r. n.633/72, con preventivo contraddittorio con il contribuente, e
l’esame dei documenti prodotti in quella fase era stato integrato da un accesso
finalizzato a reperire ulteriore documentazione ed a integrare quella già trasmessa.
2.1. La censura è infondata. Premesso che i fatti di causa sono pacifici
(ovvero che l’accesso venne eseguito per acquisire documentazione e che gli avvisi
impugnati furono emessi antecedentemente alla scadenza del termine dilatorio di
sessanta giorni) sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni
Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno ribadito

Ric. 2014 n. 18620 sez. MT – ud. 16-03-2016
-3-

Giudice di appello per non avere analizzato l’eccezione di inarnrnissibilità del

l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui, in tema di
tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000
trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad
accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività
imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente
dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni

nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del
primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera
disciplina contenuta nella disposizione risulta paksamente calibrata sulle esigenze
di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che,
esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali
destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in
quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei
luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi
valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale
controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti
presso i locali aziendali (Cass.SS.UU.n.24823/15 cit.).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le peculiarità della vicenda
processuale e la novità della soluzione giurisprudenziale inducono a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che

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