Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 802 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 632-2015 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERINO SCARCIGLIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CNH ITALIA S.P.A., già CNHITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CATALDO

MOTTA, GERMANO DONDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2685/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/11/2014 R.G.N. 4019/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SCARCIGLIA PIERINO;

udito l’Avvocato COSTANTINO GIOVANNI per delega Avvocato VESCI

GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. adiva il Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività lavorativa in favore della Fiat s.p.a. dal 14/9/71. A seguito di una serie di trasferimenti d’azienda era transitato alle dipendenze della CNH Italia s.p.a. e sino al 1999 aveva svolto mansioni di tecnico manutentore. Era stato assegnato, poi, al reparto montaggio, quindi, in rapida successione, ad ulteriori reparti (montaggio, cavi, magazzino) con passaggio a livelli contrattuali notevolmente inferiori (2^e 3^ rispetto a quello in precedenza posseduto (5^. Il ricorrente lamentava di aver subito una dequalificazione dal livello di tecnico in origine ascrittogli, a quella di manovale, ed una condotta vessatoria da parte dei vertici aziendali, volta a conseguire il suo allontanamento dalla struttura aziendale. Chiedeva, quindi, condannarsi la società al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, nonchè del pregiudizio risentito per effetto del patito demansionamento.

La società convenuta si costituiva resistendo alla domanda di cui chiedeva la reiezione.

Il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la CNH Italia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione, atto a compensare sia il turbamento soggettivo che il pregiudizio alla professionalità risentito per il titolo descritto.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza depositata in data 14/11/2014.

Nel pervenire a tali conclusioni, osservava in estrema sintesi il giudice del gravame, che l’articolazione del petitum e della causa petendi lasciavano intendere come la domanda di risarcimento del danno biologico fosse stata direttamente correlata all’accertamento della condotta persecutoria di parte datoriale, non riscontrata in atti dal giudice di prima istanza, la cui statuizione, sul punto, non era stata oggetto di impugnazione. Riteneva pertanto che la disamina della questione fosse preclusa dal passaggio in giudicato della decisione. Del pari, reputava non emendabile la statuizione in tema di risarcimento del danno patrimoniale da diminuzione della retribuzione per effetto dell’illegittimo demansionamento, in ragione della mancanza di valida censura della sentenza di primo grado che detto ristoro aveva negato, per effetto della mancata produzione in atti della documentazione attestante le retribuzioni percepite nel periodo controverso.

La cassazione di tale sentenza è domandata dal M. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la C.N.H. Industrial Italia s.p.a. (già C.N.H. Italia s.p.a.) che ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si dà atto che il collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare il giudizio conclusivo espresso dal CTU secondo cui il quadro clinico rilevato realizzava un danno biologico permanente valutabile nella misura del 25%, nonchè le prove testimoniali e documentali raccolte in prime cure.

2. Con il secondo motivo si deduce “contraddittorietà logica e giuridica” della pronuncia per aver trascurato i descritti approdi ai quali era pervenuto l’ausiliare in tema di danno biologico conseguente al demansionamento, ed aver omesso, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione, ogni riferimento del parametro economico connesso alla durata del demansionamento stesso.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome fra loro connessi, sono inammissibili per plurimi concorrenti motivi.

Il ricorrente censura, con argomentazione peraltro non coerente con i principi di specificità dei motivi che governano il ricorso per cassazione, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice dell’impugnazione in tema di risarcimento del danno biologico.

S’impone, tuttavia, l’evidenza della inidoneità della critica ad attingere la pronuncia impugnata che risulta centrata su un duplice accertamento: a) la domanda introduttiva del giudizio, concernente il ristoro del danno biologico, era stata correlata esclusivamente alla pretesa condotta persecutoria assunta da parte datoriale – come accertato dal giudice di prime cure che l’aveva respinta per mancanza di prova della condotta illecita – e non alla lamentata dequalificazione; b) il mutamento in grado di appello della domanda intesa a conseguire il risarcimento del danno biologico anche con riferimento alla dedotta dequalificazione, era da ritenersi inammissibile.

4. La doglianza, invero, senza puntualmente censurare la statuizione inerente alla preclusione della domanda risarcitoria in grado di appello in ragione della novità che la connotava, propone la questione del rigetto della domanda risarcitoria concernente il lamentato danno biologico che, per quanto sinora detto, risulta definitivamente preclusa nella presente sede. Nell’ottica descritta, si palesano, quindi, irrilevanti le deduzioni formulate con riferimento agli accertamenti espletati dal CTU Tortorella che si deduce siano stati erroneamente trascurati dal giudice del gravame.

5. Del pari, neanche può sottacersi che le critiche siano state introdotte ai sensi dell’art. 360, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione – come riportato in sintesi, nello storico di lite – non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

6. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Consegue la condanna del M. alla rifusione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità in favore della CNH Industrial Italia s.p.a. nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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