Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8019 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2508/2016 proposto da:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO N 27, presso lo studio

dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

CARBONE ALIMENTI DOC SRL, in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE SPAGNA,

PIERPAOLO ARDOLINO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI NOLA – UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6105/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello di Carbone Alimenti Doc s.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di pagamento TARSU/TIA relativo all’anno 2011.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’impugnabilità dell’atto opposto derivava da un’interpretazione non tassativa dell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale Equitalia Sud s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, stante la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili, fra i quali non sarebbe rientrato l’avviso di pagamento.

L’intimata ha resistito con controricorso, sottolineando, fra l’altro, che l’Ente impositore aveva provveduto al discarico tributi, anche per l’anno in contestazione.

Va premesso che la questione sollevata dalla società controricorrente non ha rilievo pratico, giacchè è neutra rispetto all’esame del merito.

Il motivo non è fondato.

In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato. (Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Sez. 5, n. 2616 del 11/02/2015; Sez. 5, n. 7344 del 11/05/2012; Sez. 5, n. 4513 del 25/02/2009).

Nella specie, la CTR si è attenuta ai predetti principi.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di Carbone Alimenti Doc s.r.l., liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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