Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8019 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 21/04/2020), n.8019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6535/2019 proposto da:

M.K., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Ficarra del

Foro di Gela in virtù di procura speciale rilasciata su foglio

separato unito al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Mazzarino alla via Bivona n. 37;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa GHINOY Paola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da M.K., nato a (OMISSIS) volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte d’Appello riferiva che il richiedente aveva narrato alla Commissione di avere dato in affitto il proprio magazzino ad un tale successivamente rivelatosi un terrorista e di avere subito ripetute minacce di morte da parte di alcuni terroristi appartenenti al gruppo (OMISSIS); a seguito della denuncia e dell’arresto di alcuni partecipanti al gruppo militante, il padre era stato ucciso ed egli, temendo per la sua incolumità, aveva lasciato il paese di origine.

3. Argomentava che la valutazione del primo giudice in ordine alli insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato era condivisibile alla luce dei profili di scarsa credibilità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente, che non aveva fornito elementi oggettivi di riscontro.

4. Aggiungeva che nè dalle dichiarazioni dell’appellante, nè dall’esame della situazione generale del Pakistan, emergeva un pericolo derivante da una situazione di conflitto interno o internazionale, nè alcun ulteriore rischio all’incolumità fisica derivante da persecuzioni, esecuzione di pena di morte, minaccia, violenza indiscriminata o tortura.

5. Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riteneva che non fosse stata provata alcuna personale e peculiare condizione di vulnerabilità.

6. Per la cassazione della sentenza M.K. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa

applicazione degli art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione dei diritti 2, dell’uomo recepita con L. n. 848 del 1955, art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881, art. 132 c.p.c.. Lamenta la mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia della decisione della Commissione nella parte motiva sia dell’impugnato decreto e la conseguente nullità per mancanza di motivazione in lingua comprensibile al ricorrente. Prospetta sotto tale aspetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per il cittadino straniero in relazione quantomeno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o lo status di rifugiato.

2. Il motivo non può essere accolto in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, costituisce uno strumento di tutela apprestato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5, al fine di assicurare all’interessato-richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione.

4. La comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento.

5. Tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass. 19/06/2019, n. 16470, Cass. 13/01/2012 n. 420).

6. In vari arresti di questa Corte è stato anche ricordato che il giudizio in questione ha ad oggetto non il provvedimento in sè della Commissione, bensì la sussistenza del diritto alla protezione internazionale; di conseguenza, la violazione degli obblighi di traduzione del provvedimento non rileva di per sè, bensì solo nella misura in cui abbia prodotto una lesione all’esercizio del diritto di difesa del richiedente; pertanto la parte che censura la decisione che non si sia attenuta all’osservanza di tale obbligo, deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa incidendo sulla correttezza del provvedimento finale, non potendosi genericamente denunciare la mancata osservanza della norma relativa all’obbligo di traduzione (Cass. n. 11295 del 26/04/2019; Cass. n. 24543 del 21/11/2011; Cass. n. 11871 del 27/05/2014).

7. Nel caso, non sussistono i presupposti per dare seguito al vizio denunciato, considerato che il ricorrente non riferisce di avere sollevato la questione nel giudizio di primo grado (nè risulta che egli l’abbia proposta in sede d’appello), sicchè essa risulta proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, e sotto tale profilo il motivo risulta inammissibile. Neppure peraltro il ricorrente riferisce in quale lingua avrebbe dovuto essere tradotta la motivazione, secondo le sue indicazioni di preferenza, nè prospetta quale lesione del diritto di difesa ne sarebbe in concreto derivata.

8. Non sussiste invece analogo diritto alla traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. 24/09/2019, n. 23760).

9. Per le ragioni esposte, non risultano rilevanti e fondate le prospettate censure della normativa costituzionale e sovranazionale.

10. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e seguenti c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., il (Ndr: testo originale non comprensibile) D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 286 del 1998, (Ndr: testo originale non comprensibile) il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32. Sostiene che il racconto reso alla Commissione fosse preciso, veritiero e non contraddittorio e che le persone denunciate potrebbero reclamare vendetta anche a distanza di tempo. Aggiunge che la qualità del pericolo richiesta dalla Corte territoriale consisterebbe in una probatio diabolica.

11. Il motivo è inammissibile.

12. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

13. La Corte ha ritenuto il racconto non credibile, e qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12/11/2019, n. 29279). Il motivo chiede invece, inammissibilmente, una diversa valutazione della medesime circostanze già ritenute non credibili.

14. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e seguenti c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32. Lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del crescente fenomeno della guerra di religione e della corruzione del sistema di polizia che affliggono anche la zona del Punjab e rendono il ricorrente esposto alla propria incolumità in caso di rientro in patria.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi O cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

17. Nel caso, la Corte di merito ha valutato la situazione del paese di origine del richiedente ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lettera c), in ragione della mancata sussistenza della descritta situazione di violenza indiscriminata.

18. La delibazione circa l’esclusione dell’esistenza, nella regione da cui proviene il richiedente, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne viene che, poichè il suddetto vizio non è stato formalmente denunciato, nè è stato, comunque, indicato alcun fatto decisivo, emerso nel giudizio di merito ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, la censura come sviluppata è inammissibile, in quanto è diretta a sollecitare una non consentita rivisitazione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

19. Il motivo si sostanzia infatti in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, senza richiamare fatti già emersi nel giudizio e decisivi in senso contrario, nè riportare il contenuto di reports o siti già sottoposti al suo esame che denuncerebbero situazioni ignorate dalla Corte territoriale.

20. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

21. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo svolto il Ministero attività difensiva.

22. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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