Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8019 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2138-2009 proposto da:

CMB DI PIETTA SILVESTRO & C. SNC in persona del legale

rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MAGGIORE

112, presso lo studio dell’avvocato DI LAURO ALDO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALDO MAZZOCCHI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CADEO FAUSTO, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CMB DI PIETTA SILVESTRO & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

10.4.08, depositata il 8/08/2008;

udito per la ricorrente l’Avvocato Aldo Di Lauro che si riporta agli

scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso sopraindicato, al quale la parte intimata resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, la CMB di Pietta Silvestro & C s.n.c. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, decidendo sull’appello di S. A. contro la sentenza del Tribunale di Brescia e sull’appello incidentale della CMB, ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha compensato le spese.

La Corte di merito, ha rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale, chiamato a pronunziare sull’impugnazione del licenziamento intimato dalla CMB al S.A., per errore di digitazione o di impaginazione, aveva in realtà deciso una controversia fra altre parti ed ha ritenuto che tale errore non configurasse errore materiale – onde non era accoglibile la richiesta di correzione formulata dalla parte appellata – e che la sentenza, siccome priva degli elementi minimi necessari perchè si formi un giudicato, fosse da considerare inesistente, con la conseguenza che l’appellante, non risultando soccombente non aveva interesse all’impugnazione.

Il ricorso sopra indicato, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso contiene quattro motivi. 1 primi tre recano denunzia di violazione di legge (rispettivamente, artt. 287, 161 e 354 c.p.c.);

il quarto, oltre alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. denunzia anche insufficiente motivazione.

E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23732).

Inoltre, sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo devi;

contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603).

Nessuno dei motivi del ricorso soddisfa i requisiti sopraindicati, poichè manca tanto il quesito di diritto quanto il suo omologo sul piano motivazionale.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata. Spese secondo soccombenza da distrarsi in favore del difensore antistatario.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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