Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8018 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2070/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EDILVER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1073/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Edilver s.r.l. avverso l’avviso di accertamento IRAP, IRES e IVA relativo al 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’esistenza di attività non dichiarate era stata presunta, pur in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, il giudizio sull’economicità della gestione avrebbe dovuto riferirsi al risultato finale conseguito al termine del ciclo economico e non con riguardo a singoli anni o cantieri, i valori determinati con la procedura OMI non sarebbero stati dirimenti e lo scostamento rispetto ai prezzi di mercato sarebbe stato riferito ad immobili diversi.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente svalutato i risultati realizzabili nell’anno ed avrebbe altresì omesso di indicare il risultato dell’ipotetico ciclo economico; avrebbe inoltre banalizzato l’elemento indiziario costituito dai valori OMI e dalla misura dello scostamento, che avrebbero invece dovuto essere valutati in maniera unitaria.

L’intimata non ha resistito.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte (Sez. 5, n. 9722 del 13/05/2015; Sez. 5, n. 14068 del 20/06/2014).

Nella specie, l’Ufficio aveva sottolineato l’antieconomicità dell’operazione e lo scostamento dai valori OMI, elementi da soli in grado di sostenere la presunzione a favore dell’Agenzia e dunque l’inversione dell’onere della prova a carico della società.

L’esame della CTR si sarebbe dunque dovuto indirizzare verso l’analisi degli eventuali elementi portati dalla contribuente a controprova.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Toscana, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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