Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8018 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8018 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 13069-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
BLASI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato SANDRO
FRANCIOSA, clic lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controricorrente avverso la sentenza n. 1237/21/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2014;

20-5

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti
Ritenuto in fatto
Nella controversia avente ad origine l’impugnazione da parte di Giuseppe
Blasi di avviso di accertamento, portante maggiori IVA, IRPEF ed IR.AP per
l’anno di imposta 2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la

Entrate avverso la decisione di primo grado, inammissibile perché carente “di

qualsingfra considerkr:zione in punto di diretta incidenza sul contribuente dell’onere pn9batorio
circa la non cialen.za indkicinte dexli elementi raccolti dall’ente impositore, senza così la necessità
diipetilicbe colarono/imitazioni dell’ente impositore”.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico
motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. e di deposito di
memorie da parte del con troricorrentc, la trattazione del ricorso è stata rinviata a
nuovo ruolo per nuova relazione.
Provvedutosi al deposito di nuova relazione ex art.380 bis c.p.c. , veniva
nuovamente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea
applicazione dell’art.53 del digs.n.546/1992 laddove la C.T.R. laziale aveva
ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla decisione
itnpugnata mentre, secondo la prospettazione difensiva, l’impugnazione possedeva
tutti i requisiti richiesti dal citato art.53 avendo essa Agenzia chiaramente indicato,
per ciascun capo della sentenza impugnata, le motivazioni per cui riteneva di non
condividere le statui7loni dei primi Giudici.
Il ricorso e, innanzitutto, ammissibile non essendo meritevoli di
accoglimento le contrarie eccezioni sollevate in controricorso. Ed invero, in ordine
alla prima eccezione, attinente ad un’asserita tardività di notificazione, è sufficiente

richiamare il consolidato principio secondo cui, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.447 del 2002, gli effetti interruttivi decorrono per il notificante
Ric. 2014 n. 13069 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle

dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, nella specie, il ricorso per
cassa/ione risulta essere stato consegnato all’Ufficio postale il 22 maggio 2014 e,
quindi nei termini di legge attesa la data di notificazione della sentenza impugnata,
avvenuta, per come pacifico, il 23 marzo 2014.
Né, per come dedotto in controricorso con la seconda eccezione, il mezzo
tende ad una inammissibile rivisitazione dei fatti e della loro valutazione rispetto a

all’errore in diritto commesso dalla C.T.R. nel ritenere l’appello inammissibile,
Il motivo di ricorso è anche fondato.
L’appello della parte pubblica (il cui contenuto è riportato integralmente in
ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza), articolato su due motivi relativi
ad un’asserita contraddittoria motivazione ed alla questione relativa
all’autorizzazione all’ “indagine bancaria”, possiede tutti i requisiti di cui all’art.53
del d.lgs.ri.546/1992 alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui
allorché «il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella
sua interezza» ed «esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che
suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice», la sottoposizione al giudice
d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificiea
dei motivi (Cass.n. S185/15; Cass. n.14908/2014). In particolare, poi, è stato
statuito che, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve
contenere i «motivi specifici dell’impugnazione» e non giìm. nuovi motivi», atteso il
carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non
limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad
ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che da tali principi si
è discostata, ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in
diversa composizione, per l’esame dell’atto di impugnazione c per il regolamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

quella effettuata dal Giudice di merito laddove la censura attiene esclusivamente

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