Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8018 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26537-2008 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell’avvocato BOVE FILIPPO,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINANZA & SERVIZI CONSULTING SRL (già FINANZA & SERVIZI

SRL) in

persona del suo amministratore delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4699/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

1.6.06, depositata il 04/06/2008;

udito per la ricorrente l’Avvocato Filippo Bove che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giammaria Camici che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso sopra indicato, al quale la parte intimata resiste con controricorso, è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, respingendo l’appello, ha rigettato la domanda di B. M. contro la Finanza e Servizi Consulting s.r.l. volta ad ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di una determinata somma per vari titoli in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la stessa.

Il ricorso sopra indicato, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso contiene due motivi congiuntamente trattati. Il primo reca denunzia di violazione di legge, il secondo reca denunzia di vizio di motivazione.

E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n.. 23732).

Inoltre, sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603). Il ricorso non soddisfa nessuno dei requisiti sopraindicati, perchè non contiene nè il quesito di diritto nè il momento di sintesi cui s’è fatto riferimento. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA