Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8017 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1953/2016 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DI LEGINIO;

– ricorrente –

contro

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T.

CAMPANELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato LAILA PERCIBALLI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3264/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di M.L. avverso l’avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2008 e 2009.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’immobile oggetto di accertamento sarebbe stata la prima casa, alla luce del certificato di residenza, della collocazione delle utenze per usi domestici e del pagamento delle relative bollette.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale il Comune denuncia nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, oltre alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

Sostiene il ricorrente che le risultanze catastali avrebbero qualificato l’immobile adibito ad altro uso – ufficio/studio – non corrispondente a quello di abitazione, richiesto ai fini dell’agevolazione fiscale. La modificazione della destinazione d’uso da parte della contribuente sarebbe stata arbitraria.

L’intimata ha resistito con controricorso, deducendo pregiudizialmente – ma infondatamente, posto che la spedizione del plico è avvenuta l’8 gennaio 2016 – la decadenza avversaria dall’impugnazione, ex art. 327 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Premesso che la violazione di legge denunciata va inquadrata nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 3), in tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 1. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016).

Nella specie, la CTR non si è attenuta ai predetti principi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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