Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8017 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 22/03/2021), n.8017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30478-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V., P.I., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 28/3/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato detta Presidenza (unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Università di (OMISSIS)) al risarcimento dei danni sofferti da F.V., in proprio e nell’interesse della figlia minore P.I. (entrambe nella qualità di eredi di P.C.), in conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle Dir. comunitarie n. 75/363/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, avendo Carlo P., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in chirurgia (dal 1982 al 1991), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, rilevato l’inadempimento dello Stato italiano rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dalle originarie attrici, ha provveduto alla liquidazione in termini monetari di quanto alle stesse dovuto per le ragioni indicati a fondamento della domanda proposta;

avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta

di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., l’amministrazione ricorrente non ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza impugnata per violazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, delle Dir. n. 362 del 1975, Dir. n. 363 del 1975, Dir. n. 76 del 1982 e Dir. n. 16 del 1993, nonchè dell’art. 117 Cost., artt. 1218, 1224 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente quantificato le somme dovute alla controparte, stabilendo in modo erroneo il parametro di riferimento per la liquidazione degli importi alle stesse spettanti, nonchè per aver riconosciuto, in favore di controparte, la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2 (secondo cui “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 21208 del 02/10/2020; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6469 del 31/03/2015, Rv. 634990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19884 del 29/08/2013, Rv. 627589 – 01);

nel caso di specie, essendosi il P. iscritto al corso di specializzazione dedotto in giudizio nell’anno 1982 (e dunque prima dell’anno accademico 1991-1992 considerato dal richiamato D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2), deve escludersi che lo stesso potesse vantare alcun diritto alla commisurazione della liquidazione, del risarcimento rivendicato dalle sue aventi causa in relazione al corso di specializzazione frequentato (dal 1982 al 1991), ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, potendo allo stesso unicamente riconoscersi, in relazione a ciascuno degli anni relativi a detto corso (e solo a partire dal 1 gennaio 1983, in conformità ai criteri di cui a Sez. 3, Sentenza n. 13773 del 31/05/2018, Rv. 650179 – 01), il solo importo pari ad Euro 6.713,90 all’anno, in conformità alle previsioni di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, nella specie applicabile;

quanto alla censura riferita al contestato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore delle originarie attrici, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie n. Dir. n. 75/362/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 21208 del 02/10/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 – 01);

sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, avendo il giudice a quo erroneamente commisurato l’importo riconosciuto in favore delle originarie attrici ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, ed avendo altrettanto erroneamente riconosciuto alle stesse la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, dev’essere pronunciata, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA