Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8017 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 21/04/2020), n.8017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3692/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Antonino Ficarra del Foro di Gela in virtù di procura

speciale rilasciata su foglio separato unito al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 411/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa GHINOY Paola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da I.S., nato a (OMISSIS) volta ad ottenere in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte d’Appello riferiva che l’appellante aveva narrato alla Commissione territoriale di temere di essere ucciso dai membri del gruppo terroristico denominato (OMISSIS) per aver fatto una denuncia contro alcuni appartenenti allo stesso che gli avevano ucciso il padre ritenendolo un infedele. Argomentava che la valutazione del primo giudice in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato era condivisibile alla luce dei profili di scarsa credibilità delle dichiarazioni del richiedente, che non aveva fornito elementi oggettivi di riscontro e in considerazione della valutazione del contesto politico del paese di provenienza. Osservava che i fatti oggetto di causa risalivano a 10 anni addietro e che le dichiarazioni apparivano generiche e contraddittorie, in particolare nella parte in cui l’appellante riferiva di aver saputo della morte del padre e delle minacce nei suoi confronti da un amico vicino di casa.

3. Aggiungeva che le circostanze addotte dal ricorrente neppure erano riconducibili ad alcuna situazione di persecuzione proveniente dallo stato o da altri soggetti per di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Quanto alla protezione sussidiaria, riteneva che nè dalle dichiarazioni dell’appellante, nè dall’esame della situazione generale del Pakistan, emergesse un pericolo derivante da una situazione di conflitto interno o internazionale, nè alcun ulteriore rischio all’incolumità fisica derivante da persecuzioni, esecuzione di pena di morte, minaccia, violenza indiscriminata o tortura.

4. Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, riteneva che non risultasse alcuna personale e peculiare condizione di vulnerabilità.

5. Per la cassazione della sentenza I.S. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 7, art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione dei diritti dell’uomo recepita con L. n. 848 del 1955, art. 14, comma 3, lett. a), recepito dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 132 c.p.c.. Lamenta la mancata traduzione nella lingua da lui conosciuta sia della decisione della Commissione nella parte motiva, sia dell’impugnato decreto e la conseguente nullità per mancanza di motivazione in lingua comprensibile al ricorrente. Prospetta sotto tale aspetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per il cittadino straniero in relazione quantomeno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o lo status di rifugiato.

7. Il motivo è infondato.

8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria costituisce uno strumento di tutela apprestato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5, al fine di assicurare all’interessato-richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione.

9. La comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento.

10. Tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass. 19/06/2019, n. 16470, Cass. 13/01/2012 n. 420).

11. In vari arresti di questa Corte è stato anche ricordato che il giudizio in questione ha ad oggetto non il provvedimento in sè della Commissione, bensì la sussistenza del diritto alla protezione internazionale; di conseguenza, la violazione degli obblighi di traduzione (al pari di quello di consegna di copia autentica) del provvedimento non rileva di per sè, bensì solo nella misura in cui abbia prodotto una lesione all’esercizio del diritto di difesa del richiedente; pertanto la parte che censura la decisione che non si sia attenuta all’osservanza di tale obbligo, deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa incidendo sulla correttezza del provvedimento finale, non potendosi genericamente denunciare la mancata osservanza della norma relativa all’obbligo di traduzione (Cass. n. 11295 del 26/04/2019; Cass. n. 24543 del 21/11/2011; Cass. n. 11871 del 27/05/2014).

12. Nel caso, non sussistono i presupposti per dare seguito alla doglianza, in quanto il ricorrente non riferisce di avere sollevato la questione nel giudizio di primo grado (nè risulta che egli l’abbia proposta in sede d’appello), sicchè la questione risulta proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, e risulta in quanto tale inammissibile. Il ricorrente neppure riferisce inoltre in quale lingua avrebbe dovuto essere tradotta la motivazione, secondo le sue indicazioni di preferenza, nè prospetta quale lesione del diritto di difesa ne sarebbe in concreto derivata.

13. Non sussiste invece analogo diritto alla traduzione dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo – procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. 24/09/2019, n. 23760).

14. Per le ragioni esposte, non risultano rilevanti e fondate le prospettate censure relative alla violazione della normativa costituzionale e sovranazionale.

15. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss. c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 156, art. 11, comma 3, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed, dall’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32. Sostiene che il racconto reso alla Commissione fosse preciso, veritiero e non contraddittorio e che sussista la persecuzione di tipo religioso per essere considerato un “traditore”; aggiunge che la qualità del pericolo richiesta dalla Corte territoriale consisterebbe in una probatio diabolica.

16. Il motivo non è fondato: la Corte ha ritenuto il racconto non credibile, e qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12/11/2019, n. 29279).

17. Le circostanze fattuali tali da determinare il pericolo di coinvolgimento in atti di persecuzione nel paese di origine avrebbero dovuto essere dedotte in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha adeguatamente provveduto, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si allega, al più, la compatibilità del racconto con tale situazione. Il motivo chiede in sostanza una diversa valutazione delle medesime circostanze fattuali, già esaminate dal giudice di merito e ritenute non credibili.

18. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e seguenti c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, art. 81, comma 3, n. 25, in riferimento agli artt. 6 e/ 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto del crescente fenomeno della guerra di religione e della corruzione del sistema di polizia che affliggono anche la zona del Punjab e rendono il ricorrente esposto alla propria incolumità in caso di rientro in patria.

19. Il motivo è inammissibile.

20. In merito alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi di cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

21. In tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi, mentre il motivo si sostanzia in una richiesta di rivisitazione del merito dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello, senza neppure censurare d’inattendibilità le fonti assunte e senza richiamare fatti emersi nel giudizio decisivi in senso contrario.

22. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

23. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.

24. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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