Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8017 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8017 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 13461-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
IMMOBILIARE BELISTE DI ANFOSSI ESTERINA & C SAS;

– intimata avverso la sentenza n.69/09/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il
16/05/2012 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
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Data pubblicazione: 20/04/2016

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti
della Immobiliare Beliste di Anfossi Esterina & C. s.a.s per la
cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R.
della Liguria, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di

Società avverso l’avviso di accertamento, ai fini Irap dell’anno 2001,
dichiarando non dovute le sanzioni.
La Commissione Regionale, in particolare, riteneva che la
cessione di beni immobili, inseriti nel complesso aziendale, generasse
ricavi e che, pertanto, l’operazione di vendita, oggetto
dell’accertamento, fosse rilevante ai fini dell’IRAP. Per quanto riguarda
le sanzioni, il Giudice di appello riteneva di condividere l’opinione dei
primi Giudici “attesa l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione della norma che regola le plusvalenze”.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
La ricorrente -premesso che la società non si era costituita in
grado di appello per cui il capo di sentenza con il quale la C.T.R. aveva
ritenuto sussistenti i presupposti impositivi dell’IRAP all’operazione di
vendita posta in essere doveva ritenersi, ormai, coperto da giudicato e
che l’unico oggetto di devoluzione era la questione relativa alla
disapplicazione delle sanzioni- censura la relativa argomentazione
svolta dal Giudice di appello di condivisione del convincimento del
primo Giudice “attesa l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione della norma che regola le plusvalenza” deducendo tre
vizi tra loro alternativi: 1) l’omesso esame circa un fatto decisivo che è
Ric. 2013 n. 13461 sez. MT – ud. 16-03-2016
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primo grado che aveva rigettato, nel merito, il ricorso proposto dalla

stato oggetto di discussione tra le parti; 2) la nullità della sentenza per
omessa motivazione ai sensi dell’art.360, I comma, n.4 c.p.c.; 3) ove
non si dovesse ritenere applicabile la nuova formulazione dell’art.360, I
comma, n.5 c.p.c., l’omessa motivazione esame circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.

dell’intero giudizio rilevabile di ufficio.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,
da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente
sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi
prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4
giugno 2008, n. 14815).
Le stesse Sezioni Unite (sentenza n. 10145 del 20/06/2012) hanno,
poi, statuito che essendo l’Irap imposta assimilabile all’Ilor, in quanto
essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è
proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte
dagli art. 17, comma 1, e 44 del ellgs. n. 446 del 1997. Ne consegue
che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5
del d,P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci
medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società.
Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne
gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
Ric. 2013 n. 13461 sez. MT ud. 16-03-2016
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L’esame dei motivi rimane assorbito da una causa di nullità

dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e
relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie i soci)
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del

suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di
essi.
Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio con
travolgimento delle sentenze di primo e di secondo grado e va
disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia.
La peculiarietà della vicenda processuale induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.

P .Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero
giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi d merito
e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i

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