Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8017 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23297-2008 proposto da:

L.B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TORRISI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROMEO GABRIELLA, LAGANA’

FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI LOCRI, in persona del

Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato SINAGRA AUGUSTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 2/11/07, depositata il 14/11/2007.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso sopra indicato, al quale la parte intimata resiste con controricorso, è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, respingendo l’appello, ha rigettato la domanda di L.B.E. contro l’ASL/(OMISSIS) di Locri e nei confronti di altri convenuti, volta ad ottenere l’accertamento giudiziale del diritto a mantenere il posto di specialista assegnatole nelle strutture ospedaliere fino all’approvazione della nuova pianta organica dell’ASL. Il ricorso sopra indicato, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso contieni; un unico articolato motivo rubricato come “omissioni papali e totali nella sentenza della Corte”.

E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n.. 23732).

Inoltre, sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603). Il ricorso non soddisfa nessuno dei requisiti sopraindicati, perchè non contiene nè il quesito di diritto nè il momento di sintesi cui s’è fatto riferimento. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,0 oltre ad Euro 2000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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