Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8016 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26734/2015 proposto da:

N.R., NI.RI., NI.RO., N.G.,

N.G.A., N.C., NI.GI.,

N.P., rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE DI MICELI;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RANIERO BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAIMONDO SURIANO;

– controricorrente –

e contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 957/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti N.C., Ni.Gi., Ni.Gi.An., N.G., N.P., N.R., Ni.Ro., N.R., anche quali eredi di T.M., impugnano, articolando sei motivi di ricorso, la sentenza n. 957/2015 della Corte d’Appello di Palermo, che aveva rigettato l’appello proposto dagli stessi N. contro la sentenza n. 90/2009 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì. Il Tribunale aveva accolto la domanda di F.A., volta al rilascio, da parte dei N., del forno, della stalla e di circa dieci metri quadrati di terreno rientranti nella particella catastale (OMISSIS), sita in (OMISSIS), occupati abusivamente dai convenuti. L’attrice aveva dedotto che tali beni non rientrassero tra quelli acquistati per usucapione in forza di giudicato risultante dalla sentenza n. 160/2004 della stessa Corte d’Appello di Palermo, riferendosi tale giudicato esclusivamente alla pagliera, alla dispensa ed al giardino corrispondenti in catasto alle particelle (OMISSIS), foglio (OMISSIS), Comune di Canicattì. La Corte d’Appello di Palermo ha accertato che il giudicato formatosi con la propria precedente sentenza n. 160/2004 attiene unicamente alla dispensa ed alla pagliera, non corrispondendo il giardino all’usucapita particella (OMISSIS), secondo quanto desumibile da due richiamate planimetrie catastali. Restavano, quindi, fuori dal giudicato pregresso la stalla, il forno ed i dieci metri quadrati di terreno circostante.

Si difende con controricorso F.A., mentre rimane intimato senza svolgere attività difensiva C.V.. Ritenuto che il ricorso proposto da N.C., Ni.Gi., N.G.A., N.G., N.P., Ni.Ri., Ni.Ro., N.R., anche quali eredi di T.M., potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Va disattesa l’eccezione dei ricorrenti di inammissibilità del controricorso per difetto di procura, risultando la stessa validamente conferita, nel rispetto del requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c..

Quanto al primo motivo di ricorso, l’art. 101 c.p.c., comma 2 (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), è stato introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e si applica in via diretta soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (essendo, invece, questo giudizio iniziato il 13 febbraio 2006). Sarebbe invocabile, piuttosto, il divieto di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, per violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, che comunque fa carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”. Tuttavia, l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda solo le questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o le eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, nè certamente, come nella specie, l’individuazione dell’esatta portata di un giudicato esterno, che il giudice è obbligato a rilevare anche d’ufficio, a prescindere, cioè, da qualsiasi istanza di parte, con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo.

Il secondo motivo è solo genericamente formulato come violazione dell’art. 2909 c.c.. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il giudice, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono. Come autorevolmente chiarito da Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664 (e costantemente ribadito fino a Cass., sez. 2, 3 dicembre 2015, n. 25966), poichè il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi. In tal senso, costituiscono certamente utili elementi di interpretazione del giudicato esterno di usucapione le risultanze catastali, che consentano di individuare i beni acquistati con riguardo all’estensione della particella indicata in sentenza.

Il terzo motivo di ricorso trascura che il principio di non contestazione (la cui espressa menzione nell’art. 115 c.p.c., invocato dal ricorrente, risale ancora una volta alla L. 18 giugno 2009, n. 69, comma 4, con conseguente regime transitorio di applicabilità immediata) mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria, operando in un ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, al quale resta estranea la questione dell’esistenza e della portata di un giudicato esterno.

Il quarto motivo è inammissibile, facendo generico riferimento alla violazione della L. 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici). Si tratta di questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ed è dunque da ritenere nuova, in quanto i ricorrenti non allegano l’avvenuta deduzione della stessa innanzi al giudice di merito, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. E’ comunque inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass. sez. un. 18 luglio 2013, n. 17555).

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Esso deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame dell’eccezione di giudicato interno sollevato dagli eredi N. nella comparsa conclusionale d’appello. Come autorevolmente chiarito da Cass. sez. un. 24 luglio 2013, n. 17931, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è neppure indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, purchè il motivo, tuttavia, rechi quantomeno univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Quanto al sesto motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, suppone che in essa sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, là dove la pronuncia della Corte di Palermo fa perfettamente comprendere le ragioni per cui è stata prescelta l’indicata interpretazione del giudicato del 2004.

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente F.A., non avendo svolto attività difensiva l’altro intimato C.V..

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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