Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8016 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8016 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4749-2014 proposto da:
VISONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO
SPINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO
MAIORANO giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenteContro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENKRALF, DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistT te\
6;1 ,)

)2-9

5E2 .

C.0 +

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 279/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 17/6/2013, depositata
101/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Roberto Altieri per delega verbale art. 14 L 247/12
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 04749 sei. MT – ud. 03-03-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza n. 40/15/2012 della CTP di Caserta che aveva già accolto il ricorso di
Visone Antonio avverso avviso di accertamento (di genere “sintetico”), ai fini

IRPEF e Addizionali per gli anni 2005-2006, a mezzo del quale è stato
rideterminato in aumento il reddito dichiarato per i periodi indicati, alla luce
degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva sub specie del
possesso di plurime unità immobiliari e di un bene mobile registrato.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la pronuncia di primo
grado aveva errato ad omettere di considerare che il contribuente aveva risposto
all’invito, ma non aveva “fornito sufficiente giustificazione a quanto
sinteticamente accertato”. Siccome la norma applicata implica l’inversione
dell’onere della prova, sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria
ovvero che il maggior reddito è costituito da smobilizzi patrimoniali o da redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ancora soggetti a
tassazione separata e percepiti nell’anno ovvero ancora percepiti da altri

osserva:

componenti del nucleo familiare.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è difesa e si è tardivamente costituita con atto volto alla
conservazione della facoltà di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

Ricorso n. 4749/2014 R.G

I A.11,1 I

11.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla insufficiente o
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata) nonché con il secondo
motivo (centrato sulla violazione dell’art.39 del DPR n.600/1973) la parte
ricorrente si duole sia del fatto che erroneamente il giudicante abbia supposto
non evaso l’onere della prova, mentre il contribuente vi aveva assolto

presunto era stato sostenuto con gli esborsi effettuati a carico del padre del
contribuente; sia del fatto che alla luce di dette prove il giudicante avrebbe
dovuto ritenere giustificato “lo scostamento tra il reddito accertato e quello
dichiarato”.
I motivi appaiono entrambi inammissibili, innanzitutto per violazione del canone
di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Entrambi i predetti motivi appaiono sostenuti —infatti- dal presupposto
dell’esistenza in causa di una messe di documenti prodotti ad avvalorare
l’assunto della infondatezza dell’avviso di accertamento.
In ordine a dette produzioni, come anche della loro rilevanza ai fini della
decisione della lite (nell’ottica del thema decidendum che la connota) la parte
ricorrente nulla ha dettagliato, limitandosi ad affermazioni del tutto vaghe ed
indeterminate.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2015

consegnando all’ufficio ogni utile documento da cui si desumeva che l’onere

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni su cui si fonda la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
Ricorso n. 4749/2014 RG

4

rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità della
costituzione di parte intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2016
Il Pr

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto

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