Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8015 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 21/04/2020), n.8015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12291/2018 R.G. proposto da:

L.Y. e L.X., rappresentati e difesi dall’Avv. Daniela

Pettirossi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

PERUGIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il 19

febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020

dal Consigliere MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.Y. e L.X., cittadini della Repubblica Popolare Cinese, proposero ricorso al Tribunale per i minorenni di Perugia, per ottenere, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, l’autorizzazione alla permanenza in Italia per motivi connessi all’assistenza delle proprie figlie minori L.K.N. e L.K.Q..

Premesso di aver conseguito una stabile occupazione nel settore della ristorazione, che consentiva all’intera famiglia di mantenersi e vivere decorosamente, esposero di aver adottato una nuova condotta di vita, diversa da quella che li aveva precedentemente condotti al patteggiamento di una pena di due anni di reclusione, applicata dal Tribunale di Perugia con sentenza del 5 marzo 2015, per il reato di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione. Precisato che tale sentenza era stata ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, sostennero che il rigetto della relativa istanza non teneva conto dell’incompletezza dell’istruttoria all’esito della quale era stata pronunciata e del nuovo percorso di vita da loro intrapreso, nè del pregiudizio derivante dall’eventuale rientro nel Paese di origine. Aggiunsero che la loro espulsione sarebbe risultata pregiudizievole per le figlie, privandole della presenza delle figure genitoriali o costringendole a trasferirsi anch’esse in Cina, in condizioni di disagio e ristrettezza economica, nonchè in un contesto sociale diverso da quello in cui erano cresciute.

1.1. Con decreto del 2 gennaio 2018, il Tribunale per i minorenni rigettò la domanda, dando atto delle esigenze di difesa dello Stato, ricollegabili alla condanna riportata dai ricorrenti e ad altri gravi fatti agli stessi addebitati, e ritenendole prevalenti rispetto alla tutela dell’interesse delle minori, aventi un’età tale da consentire di escludere che fossero consapevoli del luogo in cui vivevano.

2. Il reclamo proposto dai ricorrenti è stato rigettato dalla Corte d’appello di Perugia con decreto del 19 febbraio 2018.

Premesso che l’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, può trovare giustificazione in qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave all’equilibrio psicofisico del minore, ricollegabile all’allontanamento del familiare o allo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, la Corte ha rilevato l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la permanenza delle minori in Italia, evidenziando la tenera età delle stesse e la conseguente possibilità di un loro radicamento in un altro Paese, nonchè la mancata allegazione di motivazioni riguardanti il loro sviluppo psicofisico. Precisato che il provvedimento richiesto, avente carattere temporaneo, è volto a tutelare l’interesse della prole minore, ha escluso che lo stesso potesse essere utilizzato ai fini della regolarizzazione di una permanenza giustificata da motivi prettamente economici, rilevando che nella specie non erano state prospettate problematiche contingenti risolvibili mediante la permanenza nel territorio italiano, ma solo un’ipotetica situazione di disagio, normalmente ricollegabile a qualsiasi cambiamento, e concludendo pertanto per l’insussistenza di ostacoli al trasferimento delle minori nel Paese di origine dei genitori.

3. Avverso la predetta sentenza i L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di rilascio dell’autorizzazione, il decreto impugnato non ha tenuto conto della sussistenza di una problematica contingente riguardante la salute delle minori, costituita dal mancato completamento del ciclo di vaccinazioni dalle stesse già intrapreso in conformità delle direttive impartite dal Ministero della sanità, e destinato a rimanere sospeso in caso di trasferimento delle minori in Cina, a causa dell’inadeguatezza del sistema sanitario pubblico locale e dell’indisponibilità delle risorse economiche necessarie per l’accesso a prestazioni a pagamento. Aggiungono che la Corte d’appello ha trascurato il pregiudizio derivante dalle gravi violazioni dei diritti umani poste in essere dallo Stato cinese attraverso la politica di controllo della natalità, la quale, oltre ad aver dato luogo in passato all’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle famiglie aventi un numero di figli superiore a quello prescritto, ha comportato la lesione della libertà dei genitori, il ricorso indiscriminato all’aborto, dure repressioni nei confronti degli oppositori, forzose sterilizzazioni ai danni delle donne ed infanticidi, nonchè l’omissione della registrazione dei neonati all’anagrafe, con la conseguente negazione di ogni diritto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dai ricorrenti ripropongono infatti questioni già sollevate in primo grado e ribadite in sede di reclamo, in riferimento alle quali il decreto impugnato ha motivatamente ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, escludendo la configurabilità di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofìsico delle minori, in considerazione della mancata prospettazione di danni gravi alla salute delle stesse, in caso di allontanamento dal territorio italiano, e della natura delle problematiche dedotte, ritenute non eccedenti la situazione di disagio che normalmente si accompagna all’abbandono del luogo in cui si è vissuto.

Nel contestare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in grado d’indicare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato nè lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limitano ad insistere sulle difficoltà segnalate, le quali, oltre a risultare inidonee ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto estranee all’ambito di operatività proprio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non possono ritenersi neppure correttamente dedotte.

I gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, in presenza dei quali può essere autorizzata la permanenza in Italia del familiare, pur non dovendo necessariamente consistere in situazioni di emergenza o in circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, postulano infatti l’allegazione di un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute, il minore è destinato certamente a subire in conseguenza del suo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto o dell’allontanamento del familiare; essi, pur non prestandosi ad essere catalogati o standardizzati, ma dovendo essere valutati caso per caso, devono consistere in eventi traumatici e non prevedibili, ma comunque attinenti allo sviluppo psicofisico del minore, che trascendano le normali difficoltà collegate al proprio rimpatrio o a quello del familiare (cfr. Cass., Sez. Un., 25/10/2010, n. 21799; Cass., Sez. VI, 20/ 07/2015, n. 15191; 7/09/2015, n. 17739): non possono dunque essere ravvisati nell’interruzione del ciclo di vaccinazioni, prospettata in via meramente eventuale come conseguenza di paventate deficienze del sistema sanitario cinese, o nelle violazioni di diritti umani in atto nella Repubblica Popolare cinese, che non comportano di per sè alcun pregiudizio per la salute o l’equilibrio psichico delle minori.

Nel lamentare l’omessa valutazione delle predette problematiche, i ricorrenti si limitano d’altronde a richiamare le argomentazioni svolte nel reclamo, senza indicare neppure gli elementi addotti a sostengo delle allegate violazioni dei diritti umani, e riportandosi, per quanto riguarda gl’inconvenienti di carattere sanitario, alla relazione predisposta dal Servizio sociale su incarico del Tribunale per i minorenni, dalla cui trascrizione, limitata ad un breve estratto, risulta soltanto che le minori stanno seguendo regolarmente il ciclo di vaccinazioni. In tal modo, essi dimostrano di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257).

2. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e delle minori riportati nella sentenza.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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