Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8015 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19080-2008 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL FORTE

TIBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato CERISOLA MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TARAMASSO CLARA, giusta procura

speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) SAVONESE, in persona del

direttore

generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio

dell’avvocato ROMEO CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIPICELLI ANTONIO (della S.C. Affari Legali della ASL n. (OMISSIS)),

giusta

procura speciale per atto Notaio Brundu Flavio di Savona del

16/7/2008 Rep. n. 37907 che viene allegata agli atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del

20/2/08, depositata il 10/04/2008.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso sopra indicato, al quale la parte intimata resiste con controricorso, è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Genova che, respingendo l’appello, ha rigettato la domanda di P.D. contro l’ASL/(OMISSIS) Savonese volta ad ottenere l’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 del CCNL 1998 comparto Sanità.

Il ricorso sopra indicato, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso contiene due motivi. Il primo reca denunzia di violazione di legge, il secondo di vizio di motivazione.

E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n.. 23732).

Inoltre, sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603). Nessuno dei motivi del ricorso soddisfa i requisiti sopraindicati.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.

PQM

Dichiara inammissibili; il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2.000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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