Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8014 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 21/04/2020), n.8014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8170/2018 R.G. proposto da:

G.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Romiti, con

domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio

dei Dott. Alfredo e Giuseppe Placidi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1977/17,

depositata il 5 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020

dal Consigliere MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del secondo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.E., cittadino della Nigeria, convenne in giudizio il Ministero dell’interno, proponendo opposizione al decreto emesso il 9 luglio 2015, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione distaccata di Forlì, gli aveva negato il riconoscimento della protezione sussidiaria ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Premesso di essere di etnia Isoko, cristiano cattolico ed originario del Delta State, riferì di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese per sottrarsi alle minacce rivoltegli dagli appartenenti al gruppo criminale denominato (OMISSIS), i quali avevano tentato di assassinarlo ed avevano ucciso sua madre, a causa del soccorso da lui prestato a due bambine sequestrate dal medesimo gruppo e tenute prigioniere a scopo di estorsione presso l’abitazione di un suo amico, che egli aveva aiutato a fuggire e a rifugiarsi presso la polizia.

1.1. Con ordinanza del 9 aprile 2016, il Tribunale di Bologna rigettò la domanda, ritenendo non credibili i fatti allegati dal ricorrente.

2. L’impugnazione proposta dal G. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 5 settembre 2017.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato la non credibilità della narrazione dei fatti, evidenziandone i profili d’incongruenza, costituiti dalla circostanza che il ricorrente fosse stato invitato a scopo ludico ad entrare in un luogo in cui venivano tenute prigioniere due bambine, e che egli avesse avuto modo di accorgersi della presenza delle stesse, di liberarle, di uscire dall’abitazione e di consegnarle all’autista di un pullman, nel breve periodo di tempo necessario all’amico per farsi una doccia. Ha ritenuto pertanto inattendibile anche la dichiarazione di temere ritorsioni dal gruppo (OMISSIS) e di professare la religione cristiana, escludendo conseguentemente la esperibilità di attività istruttoria ufficiosa, in quanto meramente esplorativa, e concludendo per l’insussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14 e dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

3. Avverso la predetta sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza del 23 settembre 2019, la Sesta Sezione civile, investita dell’esame del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, ne ha disposto la rimessione alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, ritenendo insussistenti i presupposti per la decisione in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la credibilità dei fatti da lui narrati, senza applicare i criteri previsti da tale disposizione. Premesso infatti di aver ricostruito precisamente la propria vicenda personale sia nella memoria inviata alla Commissione Territoriale che in sede di audizione dinanzi a quest’ultima, sostiene di aver reso dichiarazioni conformi e coerenti con le informazioni generali relative al suo Paese di origine, da cui risultava l’intensa attività criminale in atto nel Delta State; aggiunge di aver fornito ulteriori dettagli nel corso dell’audizione disposta nel giudizio di primo grado, affermando che la Corte d’appello avrebbe potuto procedere ad un approfondimento mediante una nuova audizione, da lui espressamente sollecitata.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 5/02/2019, n. 3340; Cass., Sez. VI, 30/10/2018, n. 27503). Tali vizi nella specie non sono stati neppure prospettati, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla credibilità delle proprie dichiarazioni, coerentemente esclusa dalla Corte territoriale in virtù delle contraddizioni rilevate, e sulla conformità delle medesime dichiarazioni rispetto alle informazioni relative al suo Paese di origine, che non può assumere rilievo, in presenza d’incongruenze tali da far dubitare che i fatti riferiti si siano effettivamente verificati come sono stati narrati. Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), l’acquisizione delle predette informazioni può infatti contribuire a fornire la prova della vicenda allegata a sostegno della domanda, ove la stessa non sia suffragata da elementi obiettivi e pertinenti in possesso del richiedente, ma non esonera quest’ultimo dal dovere di rendere dichiarazioni coerenti e plausibili, nonchè di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. La ritenuta inattendibilità assoluta della narrazione può inoltre ritenersi sufficiente a giustificare il mancato accoglimento della richiesta di audizione, trattandosi di un adempimento che, a differenza dell’udienza per la comparizione delle parti, la cui fissazione ha carattere obbligatorio in caso d’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, lett. a), deve considerarsi rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973; Cass., Sez. VI, 31/01/ 2019, n. 2817).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata ha omesso di valutare il pericolo derivante dalla situazione di violenza ed insicurezza esistente nel suo Paese di origine. Aggiunge che, anche a voler escludere la credibilità della vicenda personale da lui narrata, la predetta situazione avrebbe potuto comunque giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo mai stata posta in discussione la sua provenienza dalla Nigeria, ed essendo stati chiaramente prospettati i rischi cui egli sarebbe rimasto esposto in caso di rimpatrio.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di protezione sussidiaria, questa Corte ha affermato che il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, si riferisce a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 14 del medesimo decreto, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure in ordine alla situazione generale del Paese di origine (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794). Sul versante della domanda, tale valutazione trova infatti il suo risvolto immediato nell’onere di allegazione posto a carico del richiedente, il quale si riferisce a tutti gli elementi che integrano la nozione di danno grave di cui all’art. 14 cit., nella diversa declinazione emergente dalle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c): pertanto, una volta ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad approfondimenti istruttori ulteriori, mediante l’attivazione del predetto dovere di cooperazione istruttoria, dal momento che tale dovere non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. VI, 19/02/2019, n. 4892; 20/12/2018, n. 33096).

Quanto poi alla protezione umanitaria, la natura residuale ed atipica di tale misura, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba costituire il frutto di una valutazione autonoma, da condursi caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente a quello delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta a carico di chi invochi tale forma di tutela l’onere di allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione, ed idonei ad evidenziare una situazione di vulnerabilità personale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/ 2019, n. 21123; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336); quest’ultima, nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, pur non essendo suscettibile di tipizzazione, non è identificabile con il mero stato d’insicurezza derivante dalla situazione d’instabilità politica e sociale del Paese di origine, ove la stessa, come nella specie, non comporti, in caso di rimpatrio del richiedente, il rischio d’immissione dello stesso in un contesto ambientale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compressione dei suoi diritti fondamentali: diversamente, infatti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 28/06/ 2018, n. 17072).

3. Per la medesima ragione, risulta infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ribadendo che l’inattendibilità della vicenda personale narrata a sostegno della domanda non escludeva il riconoscimento della protezione umanitaria, ai fini della quale avrebbero dovuto essere valutati il grado d’inserimento sociale e lavorativo da lui raggiunto nel territorio italiano ed il tempo trascorso dall’abbandono del Paese di origine, nonchè le difficoltà cui egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio, a causa della disastrosa situazione sociale ed economica della Nigeria.

3.1. Come si è detto, infatti, nel regime applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente, in assenza delle quali non può assumere alcun rilievo nè la situazione generale del Paese di origine, nè il livello di integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed occupazionale del nostro Paese, non essendo ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale (cfr. Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3681).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono allo stato i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 22/ 03/2017, n. 7368; 2/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto dell’insussistenza, allo stato, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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