Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8014 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8014 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 8849-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI ; 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
ILIO PESCA s.p.a. ORA F.G.M. s.r.1.;

– intimata avverso la sentenza

n.350/2014

della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE- sezione di Firenze, depositata il 05/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 17/03/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCTTTI.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Firenze, con la sentenza
indicata in epigrafe -nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte
della ILIO Pesca s.p.a. (poi incorporata per fusione nella F.G.M. s.r.1.) dell’avviso

Data pubblicazione: 20/04/2016

di accertamento e della cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di imposte
dovute in seguito alla liquidazione del condono presentato dalla contribuente ai
sensi dell’art.16 legge n.516/1982- accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente
avverso la decisione di secondo grado che, in accoglimento dell’appello
dell’Agenzia delle Entrate, aveva rilevato che l’avviso di accertamento, non
impugnato, era divenuto definitivo.

accertamento era da ritenersi illegittimo perché notificato in epoca nella quale
erano ancora aperti i termini del condono, come emergente dalla stessa risoluzione
delle Agenzia delle Entrate che riteneva gli avvisi di accertamento illegittimi alla
luce della nota sentenza della Corte Costituzionale.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione su unico motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi del n.3, I comma, dell’art.360 c.p.c.,
la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 32 del dl. n.429/1982 convertito
in legge n.516/1992, laddove la Commissione Centrale aveva applicato ai dati di
fatto, pacifici in giudizio (dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente
per l’anno di imposta 1978 sulla base dell’imponibile indicato in avviso di
accertamento notificato il 2/11/1982, successivamente all’entrata in vigore del d.l.
429/1982 avvenuta il 14/7/1982) un principio di diritto errato.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez.
5, Sentenza n.423/2008 richiamata di recente da Cass. n.1273/2014; id.
n.2012/2014) secondo cui, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito in L. 7
agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in
rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa,
anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 luglio 1982), non
comporta l’inesistenza o la nullità dell’avviso di accertamento notificato
successivamente a quest’ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere
fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non

Ric. 2015 n. 08849 sez. MT – ud. 17-03-2016
-2-

In particolare, la Commissione Centrale rilevava che l’avviso di

sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l’impugnazione o
essendo pendente il relativo giudizio. Pertanto, nel caso in cui il contribuente,
invece di impugnare l’avviso di accertamento, abbia proposto istanza di definizione
agevolata ai sensi dell’art. 16 cit., la dichiarazione d’illegittimità costituzionale non
incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, con la conseguenza
che restano validi anche l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento emessi in

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata, che si è discostata dai superiori principi, ed il rinvio per il riesame alla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale provvederà anche alle
spese.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tri utaria
Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.

accoglimento della volontà del contribuente.

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