Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8014 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorsa 13255-2008 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAZZONI 3,

presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RUBINO GIROLAMO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso (atto di prosecuzione del giudizio);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2 008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

31.1.08, depositata il 15/02/2008.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il ricorso sopra indicato è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, accogliendo l’appello, ha rigettato la domanda di C.U., dipendente del Comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la condanna del Comune a corrispondergli le indennità di posizione e di risultato per le funzioni di titolare del settore dei “Servizi demografici”.

Il ricorso sopra indicato, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto alle regole contenute nell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso contiene due motivi. Il primo reca denunzia di violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 Regioni – Autonomie locali. Il secondo denunzia di vizio di motivazione.

E’ ormai principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria, in base a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. Sez. Un., 16 novembre 2007, n.. 23732).

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì messo in luce che anche nel caso in cui la sentenza sia impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con denunzia di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, il ricorso deve contenere deve contenere, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura (Cass. 21 settembre 2007, n. 19560) mentre la diversa soluzione conclusione raggiunta di recente da Cass. 25 giugno 2009 n. 14919 (secondo la quale il disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – che richiede ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione la formulazione dei quesiti di diritto e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – non è applicabile al ricorso ex art. 420-bis cod. proc. civ. per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi) sembra riguardare il solo ricorso con il quale si chieda alla Corte la immediata interpretazione della norma collettiva secondo la speciale procedura del cit. art. 420 bis c.p.c. (ovvero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64) e non sposta quindi i termini del problema ora in esame.

Sempre secondo il cit. art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603).

Nessuno dei motivi del ricorso soddisfa i requisiti sopraindicati, poichè mancano tanto il quesito di diritto quanto il suo omologo in relazione al vizio motivazionale.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile: Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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