Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8013 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.28/03/2017), n. 8013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12753/2015 proposto da:
MEXALL COLORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte
Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO
NUNZIANTE CESARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La società Mexall Coloro srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata che ha confermato la legittimità della cartella emessa a carico della contribuente, negando il credito di imposta attribuito per ricerca scientifica non indicato nel quadro RU.
L’agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
La censura prospettata dalla contribuente in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, è manifestamente fondata, alla luce dei principi espressi di recente da questa Corte – Cass. n. 26550/2016 – che, superando l’orientamento espresso sul punto – v. Cass. n. 22673/2014, Cass. 19868/2012 – alla luce delle recenti pronunzie delle S.U. – Cass. Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378 e Cass. sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, il credito d’imposta concesso dalla L. n. 449 del 1997, art. 5, può essere opposto dal contribuente in sede giudiziaria anche qualora egli sia incorso nella decadenza di cui al D.M. n. 275 del 1998, art. 6, per non aver indicato il credito nella pertinente dichiarazione dei redditi o in una tempestiva dichiarazione integrativa, sempre che in giudizio i requisiti sostanziali del credito d’imposta siano provati dal contribuente o incontestati dal fisco”. A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, il quale ha escluso di potere dare rilievo alle prove fornite dal contribuente nel corso del giudizio in ordine al credito d’imposta.
Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Basilica anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017