Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8013 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 21/03/2019), n.8013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11460/2014 R.G. proposto da:

sig.ra P.F. rappresentato e difeso dall’Avv. A. Di

Blasio con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Piero Volpe

in Roma, via Savoia 72;

– ricorrente-

Contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 530 depositata il 05/11/03;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 26/02/2019.

Fatto

RILEVATO

Che la la sig.ra P. aveva proposto ricorso per cassazione contro la suindicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – sezione di Pescara, che aveva respinto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado solo parzialmente favorevole alla stessa.

La controversia discende dall’impugnativa dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 in materia di IRPEF, IVA e IRAP emesso dall’ufficio sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione relative al suddetto anno. La CTP accoglieva il ricorso solo parzialmente in relazione alla sola IRAP e respingeva per il resto. La CTR, come detto, respingeva l’appello con la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in esame.

Non ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrata che si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che con nota in data 30 agosto l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di estinzione del giudizio per definizione della lite D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, stante l’avvenuto versamento da parte del contribuente delle somme dovute per il suo perfezionamento, con richiesta di compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. All’istanza era allegata la comunicazione della Direzione Provinciale di Pescara dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità della domanda e il pagamento integrale di quanto dovuto.

Nulla ostandovi.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 11460/2014, promosso da P.F., per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con L. n. 90 del 2017. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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