Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8012 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017), n. 8012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3501-2016 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135 presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO CIMITTI, (Studio Legalitax) che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
contro
B.E., P.E.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2871/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONAI della LOMBARDIA, depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.E. ed P.E. avverso due distinte cartelle esattoriali.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’appello era inammissibile, perchè notificato tardivamente: la documentazione allegata doveva reputarsi incompleta, non essendo state compiute tutte le formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8. L’iscrizione a ruolo era inoltre intervenuta senza produrre l’avviso di ricevimento.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 53, nonchè dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Ufficio sarebbe stato facoltizzato a provvedere alle notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.
Col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 331 c.p.c. Nell’ipotesi di litisconsorzio processuale, sarebbe stato dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio.
L’agenzia delle Entrate si è costituita senza depositare controricorso, mentre non si sono costituite la B. e la P..
Il primo motivo è fondato.
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato un atto giudiziario senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nell’impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Sez. 5, n.14501 del 15/07/2016; Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014).
Pertanto, una volta che la ricorrente aveva provveduto ad una notifica diretta a mezzo del servizio postale, la CTR non avrebbe potuto pretendere la prova della relata di notifica. La seconda censura resta assorbita.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017