Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8012 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 21/04/2020), n.8012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36014/2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8 presso

lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore e rappresentato e difeso

dall’avvocato Fachile Carmela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. CLOTILDE PARISE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3691/2018 depositato il 3-12-2018 e notificato il 4-12-2018 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso di E.E., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere di essere ucciso da un uomo potente, fratello di una persona morta all’esito di una lite, a cui aveva anche partecipato il ricorrente, insorta nel corso di una partita di calcio tra il Chelsea e il Manchester. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Anambra State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che il Tribunale aveva fissato l’udienza per la comparizione delle parti senza convocare anche il ricorrente per l’audizione e che, pertanto, non era stato a quest’ultimo consentito di colmare lacune del racconto, oppure spiegare le contraddittorietà rilevate dal Tribunale. Lamenta la violazione del suo diritto di difesa, la lesione del contraddittorio e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che il Giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria per integrare il quadro probatorio, acquisendo altri dati informativi, mentre il Tribunale, nel ritenere non credibili i fatti narrati dal richiedente, non aveva adottato il metodo istruttorio prescritto dal citato art. 3, integrando il racconto del ricorrente con fonti esterne, e non aveva tenuto conto della situazione concreta del Paese di origine.

3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e degli artt. 2 e 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad avviso del ricorrente erroneamente il Tribunale non ha tenuto in considerazione le altre fonti dallo stesso indicate. Deduce che il legislatore nazionale, nel recepire la Direttiva Europea del 2011, non aveva richiamato l’art. 8, afferente alla protezione interna al Paese d’origine, anche in riferimento ad una situazione di pericolo in una sola porzione del territorio. Ad avviso del ricorrente, in Italia non è pertanto possibile considerare solo una porzione di un Paese terzo, ed invece il Tribunale, nella motivazione, aveva dato rilievo all’assenza di rischi solo nell’area di provenienza del ricorrente (Anambra State).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, quanto al diniego della protezione umanitaria, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, non ha adeguatamente considerato l’instabilità, insicurezza e povertà del Paese di origine, nonchè la sua condizione personale di vulnerabilità, erroneamente giudicando implausibile il suo racconto, valutando solo il suo percorso di integrazione nel contesto italiano.

5. Sono in parte infondati e in parte inammissibili i motivi primo, secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto le censure involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la situazione del suo Paese di origine.

5.1. Il ricorrente si duole, con il primo motivo, della sua mancata audizione, pur dando atto che il Tribunale, all’udienza dell’11.9.2018, aveva chiesto di chiarire alcuni specifici aspetti della sua storia personale e che i chiarimenti era stati forniti dalla difesa, con spiegazioni che assume fossero state più che plausibili. Premesso che l’audizione non è adempimento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass. n. 17717/2018), nel caso di specie il Tribunale, dopo aver dato atto di aver aperto il contraddittorio sulle COI che intendeva utilizzare nella valutazione della credibilità del racconto e concesso anche termine al ricorrente per deposito di note (pag. n. 4 decreto impugnato), ha motivatamente ritenuto superflua l’audizione del ricorrente, evidenziando plurime ed evidenti contraddittorietà della narrazione, sia intrinseche, anche sotto il profilo cronologico (pag. n. 4 e n. 5 del decreto impugnato), sia estrinseche, ossia rispetto alle informazioni di cui alle fonti esterne. Il Tribunale ha aggiunto che i chiarimenti illustrati nella nota difensiva non consentivano di superare le rilevate contraddittorietà.

Ciò posto, la doglianza è formulata in modo contraddittorio e generico, considerato che, per un verso, in base alla stessa esposizione di cui al ricorso risulta l’ampia facoltà concessa alla difesa di prendere posizione sulle specifiche incongruenze rilevate dal Giudicante e, per altro verso, il ricorrente, nel limitarsi ad invocare il vizio di violazione di legge e la lesione del suo diritto di fornire chiarimenti sulla vicenda personale, non censura specificamente le argomentazioni di cui al decreto impugnato, nè precisa quale sia stata la sua versione dei fatti e quale il vulnus alla sua difesa, risultando, invece, per quanto precisato, compiutamente esercitato dal Tribunale anche il dovere di cooperazione istruttoria.

5.2. Quanto al giudizio di credibilità, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Anche in ordine alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

5.3. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità ed alla valutazione della situazione del suo Paese, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale ha escluso, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014) e facendo applicazione dei parametri legali, la credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, sottolineando le contraddittorietà ed incongruenze del suo racconto, privo di riscontri esterni ed oggettivi, in base alle fonti di conoscenza indicate nel decreto impugnato (pag. n. 4 decreto). Anche in ordine alla situazione generale dell’Anambra State, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e lett. c), richiamando le fonti di conoscenza (pag. n. 9 decreto impugnato).

5.4. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato che “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nei D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva”(Cass. ord. n. 2294 del 16/02/2012; Cass. 8399/2014; Cass. 28433/2018). Nella fattispecie in esame, tuttavia, nel decreto impugnato non si afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente – Anamba State – non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio, sicchè non ricorre la violazione di legge denunciata, nè sussiste contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati.

6. L’ultimo motivo è inammissibile.

6.1. La vulnerabilità è stata esclusa dal Tribunale sotto ogni profilo e il fattore dell’integrazione sociale e lavorativa non è stato ritenuto sussistente in modo significativo, sulla scorta delle allegazioni del ricorrente, il quale si limita a svolgere generiche deduzioni sulla situazione di povertà ed insicurezza del Paese di origine, senza indicare alcun elemento individualizzante (cfr. Cass. S.U. n. 29459/2019, anche in ordine alla comparazione con il fattore di integrazione sociale e lavorativa).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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