Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8012 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8012 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 20/04/2016

ORDINANZA
sul ricorso 7081-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
EUROSERVICE SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 87/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITT1.

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della
Euroservice s.r.l. dell’avviso di accertamento, portante IRPEG, IVA ed

J

IRAP relative all’anno di imposta 2003, la Commissione Tributaria
Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe,
confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto
impositivo per violazione del diritto al contraddittorio, come sancito
dall’art.12 della legge n.212/2000.

termini di decadenza non potesse integrare quella ragione di particolare
e motivata urgenza, richiesta dalla norma, per anticipare i termini di
emissione dell’avviso di accertamento. Inoltre, la C.T.R. pronunciava
anche nel merito della pretesa tributaria ritenendo la motivazione
dell’atto impugnato carente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione su due motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c, è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 in relazione
comma 1, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto che
l’imminente scadenza dei termini di decadenza non integrasse ragione
di particolare e motivata urgenza al fine di anticipare l’emissione
dell’avviso di accertamento, mentre l’Ufficio aveva specificato sia nel
provvedimento fiscale, che nelle controdeduzioni in primo grado e
nell’atto di appello che il mancato rispetto del termine di sessanta
giorni andava ravvisato “nella salvaguardia dell’ingente credito erariale
derivante dalle infrazioni compiute dalla società e contenute nel sudddetto p.v.c. di
contestazione”.
Ric. 2015 n. 07081 sez. MT ud. 17-03-2016
-2-

In particolare, il Giudice di appello, riteneva che l’avvicinarsi dei

1.1.In materia, ribadendo i principi fissati dalle Sezioni Unite di
questa Corte, con la sentenza n.18184/2013, si è, ulteriormente,
statuito che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, ove alleghi l’imminente
scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di

inosservanza dell’art. 12, comma 7, della legge 31 luglio 2000, n. 212,
ha l’onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di
vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria,
negligenza o inefficienza, ma da ragioni che hanno impedito il
tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il
sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad
esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di
procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che
hanno inciso sull’assetto organizzativo o sulla regolare
programmazione dell’attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose
o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica (cfr. tra
le altre, Cass. n. 25759 del 05/12/2014)”.
1.2. Nella specie, nell’assenza di prospettazioni di tal genere da
parte della ricorrente, la sentenza impugnata si muove correttamente
sul solco interpretativo tracciato da questa Corte laddove il mezzo,
articolato ai sensi del n.3, I comma, dell’art.360 c.p.c., introduce, in
realtà, sotto l’egida della falsa applicazione di legge, una critica
all’accertamento in fatto compiuto sul punto dal Giudice di merito.
2.L’infondatezza del motivo, con la ‘conferma del capo di
decisione impugnato relativo alla declaratoria di nullità dell’atto
impositivo, fa venire meno l’interesse al secondo motivo di ricorso
relativo alla decisione nel merito della pretesa tributaria.
3.Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ric. 2015 n. 07081 sez. MT – ud. 17-03-2016
-3-

accertamento al fine di contrastare l’eccezione di nullità per

4.Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività
difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.

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