Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8011 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8011 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 6900-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI, 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
QUATRANA ANGELO;

– intimato avverso la sentenza n. 5284/40/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO-SEZIONE
DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

2135

Data pubblicazione: 20/04/2016

Ritenuto in fatto e considerate in diritto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti
di Angelo Quatrana per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la decisione di primo
grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con
riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte,

basata sul contrasto —accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del
21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la
disposizione dettata dall’art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine decadenziale
previsto dall’art.38 del d.p.r. 602/1973 aveva iniziato a decorrere dalla data di
pubblicazione della sentenza (Vergani-Corte di Giustizia C.E..
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione dell’art.38, commi 1 e 2, del d.p.r. n.602/73, in relazione all’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha affermato che, anteriormente alla
pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe
potuto esercitare il proprio diritto.
Il ricorso è fondato. La questione di diritto proposta

dalln presente

controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
n.13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa
tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r. n.602/1973) per l’esercizio del
diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla
data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario,
atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti,
ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza,

Ric. 2015 n. 06900 sez. MT – uct, 17-03-2016
-2-

all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda

trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche.
3. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto
che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta
sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di

giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe
vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti.
La sentenza impugnata si è, pertanto, discostata da tali principi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (risultando la
domanda di rimborso presentata il 19 giugno 2009 e le ritenute relative all’anno
2003), la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare
irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara
irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.

“oven-uling” , dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni

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