Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8011 del 01/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/04/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9598/2008 proposto da:
B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato COCOZZA Vincenzo, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) – ASL NA (OMISSIS), in
persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI
Angelo (Studio Legale Pettinari e Oliva), che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GENTILE MASSIMO, giusta delibera del
Direttore Generale, e giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6807/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
2/10/07, depositata il 15/10/2007;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe;
Vista la rinunzia al ricorso;
Vista l’accettazione della parte controricorrente;
Ritenuta la regolarità della rinunzia e dell’accettazione.
PQM
Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010