Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8010 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 8010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2300/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TOP TRANS DI P.M. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PINO’,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PERRUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3906/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Top Trans s.a.s. avverso l’iscrizione a ruolo per una cartella di pagamento riguardante un credito d’imposta.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, si sarebbe trattato di un’articolata attività di rettifica condotta mediante valutazioni giuridiche, estranee ad un procedimento di mero automatismo impositivo.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 388 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Ufficio non avrebbe operato un disconoscimento del credito d’imposta per motivi giuridicamente rilevanti, ma perchè il contribuente aveva indicato in compensazione un credito di Euro 620,00, mentre, nel sistema informatico dell’anagrafe tributaria, risultava un credito utilizzato per Euro 3.253,00.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il motivo è fondato.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario (Sez. 6-5, n. 11292 del 31/05/2016; Sez. 6-5, n. 3154 del 17/02/2015).

Nella specie, posto che la discrepanza derivava dall’esito della documentazione prodotta dal contribuente rispetto ai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, il credito d’imposta era conseguenza di un mero errore telematico: conseguentemente, non avrebbe potuto reputarsi illegittimo e non avrebbe dovuto richiedere un preventivo avviso alla società contribuente, ferma restando, ovviamente, la facoltà di quest’ultima di contestarne la congruenza nel merito.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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