Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8010 del 20/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8010 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 4874-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI, 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VITRONE SERGIO;
– intimato avverso la sentenza n.
933/29/2014
della COMMISSIONE
TRIBUTARIA :REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
03/02/2014;
[Ah” li relazione della LilLISit svolta nella carneta di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
cRuarn.
Data pubblicazione: 20/04/2016
RITENUTO IN FATTO
Sergio Vitrone propose ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rimborso
delle ritenute, operate ai fini IRPEF dal sostituto d’imposta, sulla somma erogata
una tantum dal Fondo di Previdenza complementare per il personale del Banco di
Napoli.
La Commissione Provinciale accolse il ricorso, ritenendo che la somma
48 bis lettera d, 4 TUIR, ovvero solo per 1’87,50% e non per l’intero.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate la quale rilevava, tra
l’altro, la decadenza dall’azione di rimborso, è stata confermata, con la sentenza
indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la
quale ha dichiarato inammissibile l’appello siccome fondato su una domanda
nuova, quale l’eccezione di decadenza non proposta in primo grado.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per cassazione
su unico motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 57 e 62 d.lgs 546/1992, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
laddove la C.T.R. aveva dichiarato l’inammissibilità l’appello per novità mentre
l’eccezione di decadenza è una questione rilevabile d’ufficio, la quale avrebbe
dovuto essere già dichiarata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La censura è fondata apparendo sufficiente richiamare, all’uopo, il
consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la decadenza del
contribuente dal diritto al rimborso delle imposte pagate in eccesso è rilevabile
d’ufficio, allorché essa emerga direttamente dai fatti dedotti in giudizio così come è
ammissibile la proposizione di tale eccezione, per la prima volta, in appello (cfr.
Cass. n.ri 11521/04; 10665/03; 28530/13 e, tra le altre, di recente n.317/2015).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza
impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ric, 2015 n. 04874 sez. MT – ud, 17-03-2016
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erogata dal citato fondo di previdenza fosse soggetta a tassazione ai sensi dell’art
affinché proceda al riesame adeguandosi ai superiori principi e regoli le spese
processuali.
P. Q .M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per il regolamento delle spese alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.