Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8010 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. II, 07/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25605/05) proposto da:

COMUNE DI ROSELLO (C.F.: (OMISSIS) – P. IVA (OMISSIS)), in

persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sisti Nicola

Antonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio all’Avv.

Piergiorgio Berardi, in Roma, via dei Prati Fiscali, n. 254;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGNONE (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mannelli Giuseppe, in

virtù di procura speciale a margine de controricorso, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Massimo Tirone,

v. Giuseppe Ferrari, n. 11, scala B;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 181 del

2005, depositata il 22 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’estinzione del

giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l’11 novembre 1994 il Comune di Agnone conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Isernia, il Comune di Rosello (CH) per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento dei danni (per la dedotta abusiva fruizione di terreni ricadenti nel territorio di esso ente attore), al pagamento della somma di L. 139.220.350 o di quella ritenuta di giustizia, da accertarsi a mezzo c.t.u., con interessi e rivalutazione. Il Tribunale adito, con sentenza del 2001, accoglieva la proposta domanda e, a seguito di appello interposto dal suddetto Comune di Rosello, sulla conforme eccezione del Comune appellato, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 181 del 2005 (depositata il 22 giugno 2005), dichiarava l’estinzione del giudizio di appello per tardività del ricorso in prosecuzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado dell’ente appellante, in quanto soccombente.

Avverso l’indicata sentenza (non notificata) ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Comune di Rosello, basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Agnone.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato l’ente ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4 convertito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286.

1.1. Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione al ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione dei presente giudizio. Invero, risulta depositato in atti, in data 1 marzo 2011, atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del Comune ricorrente, sottoscritto personalmente dal Sindaco e (anche per autentica) dal suo difensore, con contestuale sottoscrizione del Sindaco del Comune di Agnone controricorrente, quale apposizione del prescritto visto per accettazione, congiuntamente alla sottoscrizione del relativo difensore (anche per autentica).

Alla stregua di tale risultanza si deve, perciò, pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del giudizio intrapreso dinanzi a questa Corte in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. con riferimento alla formulazione di una rituale rinuncia al ricorso principale debitamente accettata, alla quale non consegue alcuna statuizione sulle spese in virtù, appunto, dell’adesione alla rinuncia manifestata dalla controparte a mezzo del suo legale rappresentante.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia ai ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA